Da oggi nei nuovi edifici e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è obbligatorio installare fonti rinnovabili. A stabilirlo è il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), entrato in vigore a marzo 2011 ma che ha valenza per gli edifici che presentano la data del titolo edilizio successiva al 31 maggio 2012. Lo ricorda l'associazioneAmici della Terra in apertura della seconda giornata della Conferenza sulle rinnovabili termiche, dedicata sia al potenziale delle pompe di calore che agli impegni delle Regioni, che si è svolta ieri e oggi a Roma.
Da oggi nei nuovi edifici e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è obbligatorio installare le fonti rinnovabili. A stabilirlo è il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), entrato in vigore a marzo 2011 ma che ha valenza per gli edifici che presentano la data del titolo edilizio successiva al 31 maggio 2012. Lo ricorda l’associazione Amici della Terra in apertura della seconda giornata della Conferenza sulle rinnovabili termiche, dedicata sia al potenziale delle pompe di calore che agli impegni delle Regioni, che si è svolta ieri e oggi a Roma.
In base all’articolo 11 e all’Allegato 3, per gli edifici sottoposti all’obbligo viene previsto che a regime, nel 2017, i consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento debbano essere coperti da fonti rinnovabili per il 50%. Tale obbligo, però, sarà del 20% a partire dal 31 maggio 2012, del 35% dall’inizio del 2014 e solo dopo del 50%, cioè quando la richiesta del pertinente titolo edilizio viene rilasciata dal 1° gennaio 2017.
Oltre agli edifici nuovi, sono sottoposti all’obbligo di consumi termici rinnovabili anche gli edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale, nonché gli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione. Tali obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
L’eventuale impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione, invece, deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. “Si tratta, in tutta evidenza, di una definizione molto limitativa –scrive Amici della Terra- che però le Regioni possono ampliare, ottenendo significativi risultati di diffusione delle rinnovabili termiche, senza oneri per la pubblica amministrazione”.
Per consultare il testo integrale del decreto, ecco il pdf messo a disposizione dall’Anci.
Roberta Ragni