Ecobonus al 110%, al via dal 1° luglio requisiti e interventi ammessi per gli incentivi

Dal 1° luglio è possibile richiedere l'ecobonus al 110% ma i dubbi sono ancora tanti. Oggi il testo del decreto sarà votato dalla Commissione Bilancio

Dal 1° luglio è possibile richiedere l’ecobonus al 110% che permette di effettuare una serie di lavori recuperando l’intera somma sotto forma di detrazione fiscale o sconto in fattura. In questo momento la Commissione Bilancio della Camera è riunita per discutere di eventuali modifiche al Decreto Rilancio, che ha introdotto l’ecobonus ma in attesa di sapere se ci saranno altre novità ecco cosa prevede la misura.

Da ieri l’ecobonus è attivo e potenzialmente richiedibile. Introdotto dal decreto rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 giugno scorso, il superbonus permette davvero di effettuare gratis una serie di interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici.

Si tratta di una misura senza precedenti, introdotta sì per rilanciare l’economia martoriata dall’emergenza coronavirus, ma anche per favorire il risparmio energetico a tutto vantaggio dell’ambiente.

I requisiti

Per ottenere l’ecobonus occorre effettuare determinati interventi nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Essi, a differenza di quanto avviene per gli altri bonus fiscali, sono recuperabili non i 10 anni ma in 5, con altrettante quote annuali di pari importo.

Possono ottenerlo:  i condomini, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Occorrono però dei requisiti: si può ottenere solo se gli interventi garantiscono un aumento di almeno due classi energetiche dell’edificio a cui sono destinati, dimostrandolo attraverso l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Ma nel caso in cui non sia possibile il salto di due classi, perché magari l’edificio ne vanta già una delle più alte, ne basta una, sempre certificata tramite Ape.

Inoltre, a oggi, i lavori sugli edifici unifamiliari rientrano nel bonus solo se riguardano la prima casa. Non è ancora chiaro se l’ecobonus possa essere esteso anche alla seconda casa. Stando al testo attuale del decreto rilancio l’ecobonus non dovrebbe essere applicato

“agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”.

Ma tra le novità possibili vi è l’estensione sia ai lavori effettuati sulle seconde abitazioni, purché diverse dai condomini, sia agli edifici indipendenti come le villette a schiera.

Quali sono gli interventi ammessi alla detrazione al 110%

Esso è destinato a specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici. Si tratta di due tipologie di lavori, che ne trainano però degli altri. Ciò significa, ad esempio, che se si sostituisce il proprio impianto di climatizzazione acquistandone uno a condensazione, si può abbinare anche l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, che a quel punto usufruirebbero della stessa detrazione al 110%. Eccoli nel dettaglio, secondo l’attuale formulazione del decreto:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (ad esempio il cappotto termico);
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

Precisa inoltre il decreto che la stessa detrazione può essere estesa, anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico purché siano effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra citati, ad esempio la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche. Rimane il vincolo dell’incremento di almeno due classi energetiche l’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe più alta.

A quanto ammonta

Secondo quanto previsto dal decreto Rilancio, la spesa da portare in detrazione può raggiungere un massimo di 60mila euro nel caso di interventi di isolamento termico degli edifici, mentre non deve superare i 30mila per la la sostituzione degli impianti di climatizzazione e degli interventi legati a essa.

Nel primo caso, si legge nel decreto, “la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio”.

Nel secondo, “la spesa massima detraibile è di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di interventi su parti comuni”.

Tuttavia, tali i limiti di spesa potrebbero cambiare. Tra le possibili novità in esame alla Camera vi è l’individuazione di tre diverse soglie:

  • 50.000 euro per gli edifici singoli;
  • 40.000 euro per i lavori in condomini fino a 8 unità abitative;
  • 30.000 euro per lavori in condomini di dimensioni superiori

I dubbi su cessione del credito e sconto in fattura

Purtroppo, anche se teoricamente già da ieri è possibile richiedere l’ecobonus, il testo in questo momento è all’esame della Commissione Bilancio della Camera che potrebbe introdurre varie novità. Una tra tutte quella che riguarda l’aspetto prettamente economico dell’ecobonus al 110%, che dovrebbe essere poi chiarito dall’Agenzia delle entrate.

Quest’ultima dovrebbe rendere note le istruzioni operative per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Il termine per l’emanazione del provvedimento è fissato a 30 giorni dopo la data di conversione del decreto Rilancio.

Ancora oggi, l’Agenzia non ha chiarito le istruzioni operative per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Oggi la Commissione Bilancio, voterà le proposte di modifica e il passaggio in Aula della legge di conversione è fissato a domani, se non ci saranno ulteriori novità. Solo allora ne sapremo di più.

Per leggere il testo integrale del decreto clicca qui

Fonti di riferimento: Informazione fiscale, Governo

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