Dagli incentivi alle rinnovabili all’eolico off-shore, ecco cosa prevede il DL energia appena approvato alla Camera

La Camera ha dato il via libera al DL di conversione in legge del decreto sulla sicurezza energetica. La settimana prossima il testo passerà al Senato

Dallo sviluppo di nuovi impianti da fonti rinnovabili al raddoppio del finanziamento per il Fondo per la transizione energetica del settore industriale: la Camera dei Deputati ha appena approvato il decreto Energia, con voto finale di 143 sì, contro 84 no e 13 astenuti. L’Aula, nella serata di ieri, aveva già approvato la fiducia posta dal Governo sul decreto e ora il testo passa al Senato in seconda lettura.

Si tratta del D.L. 181/2023 – Sicurezza energetica, fonti rinnovabili e ricostruzione territori alluvionati, provvedimento che contiene, tra le altre, misure volte allo stop al contributo a carico dei titolari di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; l’estensione a tutto il territorio nazionale della possibilità di individuare porti in cui realizzare piattaforme galleggianti per lo sviluppo dell’eolico e il tema del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

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Alcune delle misure previste dal DL Energia

Rinnovabili

  • Il testo prevede lo stop al contributo annuo da 10 euro/kW posto a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW.
  • Inoltre, sono previste misure per accelerare gli investimenti e l’autoproduzione nel settore delle rinnovabili (“fino al 31 dicembre 2030 – nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza – ai fini dell’individuazione del concessionario – ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cd. Elettrivore”)
  • All’articolo 9, inoltre, sono contemplate misure di semplificazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. In particolare, si consente la proroga dell’efficacia delle semplificazioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale sugli impianti da fonti rinnovabili e di stoccaggio già previste e si elevano rispettivamente da 20 a 25 MW e da 10 a 12 MW le soglie di potenza superate le quali gli impianti fotovoltaici localizzati in aree idonee o altre specifiche zone sono sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA
  • Infine, viene elevata da 10 a 12 MW la soglia di potenza sotto la quale gli impianti fotovoltaici sono sottoposti a Procedura abilitativa semplificata, anziché ad autorizzazione unica e, infine, consente l’avvio dei procedimenti di autorizzazione unica degli impianti da fonti rinnovabili anche in assenza del parere del gestore di rete di conformità tecnico sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione, comunque da acquisirsi nel corso del procedimento.

Eolico off-shore

L’articolo 8 del DL Energia introduce anche l’individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno (“previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale“), delle aree demaniali marittime (incluse le aree limitrofe a quelle in “phase out” dal carbone) da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell’assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

Condensatori ad aria

L’articolo 6 prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, vengano realizzato dei sistemi di condensazione ad aria o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all’interno delle centrali esistenti.

Il nodo delle scorie nucleari

Sarà consentito alla Sogin di riconsiderare eventuali autocandidature per il Deposito nazionale delle scorie nucleari di Comuni non presenti nella Carta nazionale che identifica le aree idonee, “tenuto conto dei vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati” o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto del Parco tecnologico, strettamente collegato al deposito.

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Verranno potenziati i poteri del commissario unico per le acque reflue urbane, che avrà la possibilità di operare in deroga a ogni norma di legge diversa da quella penale.

Contratti energia

Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali verso il servizio di tutele graduali, gli esercenti la maggior tutela dovranno fornire all’Arera la relazione sui costi sostenuti e non recuperabili dall’1 aprile 2023: l’Autorità dovrà fissare, entro 90 giorni dalla legge di conversione, termini e modalità per l’invio della relazione. E tra questi costi sono inclusi anche quelli legati ai lavoratori dei call center.

Call center

Coloro che lavorano nella gestione delle attività della maggior tutela per l’elettricità sarano stabilizzati con la copertura dei “costi direttamente imputabili al servizio e non recuperabili”.

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