Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono sempre di più una realtà nel nostro Paese che continua a implementare regole e procedure. L’11 aprile l’ultimo aggiornamento del Gse (Gestore Servizi Energetici) che le ha allineate al quadro normativo vigente. Un passo in più verso l’autoconsumo collettivo sostenibile e replicabile
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) possono dare la possibilità ai consumatori di diventare produttori di energia, rendendosi sempre più indipendenti fino a staccarsi dalla rete. In Italia ci sono diversi esempi di successo. Dalla pioniera a Magliano D’Alpi, ora esistono oltre 50 comunità e nessuno sembra pentito della scelta. Anzi.
Dall’ultimo studio Elemens-Legambiente è emerso infatti che le CER possono portare riduzioni dei costi in bolletta fino al 25% per le utenze domestiche e condominiali e fino al 20% della spesa energetica di piccole e medie imprese, scuole, distretti artigiani e altri settori ancora.
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E in questo momento trovare vie sostenibili per uscire dalla crisi è più che mai importante.
L’11 aprile scorso il GSE ha aggiornato le regole delle CER rispetto alla prima versione del 22 dicembre 2020 in accordo con il quadro normativo di riferimento, rendendo “più solido” il terreno dove queste poggiano.
Cosa sono le CER
Come spiega il GSE, una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un’associazione di clienti finali, consumatori di energia elettrica, che possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola”, dunque un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo (“off grid”), controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità stessa.
Il suo obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici e/o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
Le nuove regole delle CER
Nello specifico:
- fino alla pubblicazione dei provvedimenti previsti dal Dlgs 199/2021 (decreto di recepimento della direttiva 2018/2001/Ue — Red II, tanto attesa) continua ad applicarsi la disciplina definita dal decreto-legge 162/2019 (anche noto come ‘Milleproroghe’): infatti, in realtà, dal decreto Milleproroghe del 2020 si era arrivati al Decreto Legislativo n.199 (detta ‘Red II’) che definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030;
- si potranno creare nuove unità di produzione nel caso di sezioni di impianto autonome, indipendenti e misurabili, grazie alla deliberazione Arera 518/2014/R/eel;
- sono recepite le specificazioni riportate nel Dlgs 199/2021 circa la possibilità di partecipare alle CER per tutti i consumatori, gli azionisti o i membri che possono esercitare poteri di controllo tra cui quelli inclusi nelle autorità locali, quindi sulla carta si estende la possibilità di creare CER di tipo diverso dal punto di vista giuridico;
- sono state riviste le modalità e le tempistiche di calcolo dei contributi economici, in particolare quelle relative alla mancata trasmissione al Gse di alcune misure da parte del Gestore di rete;
- accanto alla precisazione circa la definizione di condominio, si estende tale concetto anche in ambito commerciale o industriale, pertanto poli logistici, interporti, centri commerciali o distretti industriali vengono assimilati ai “supercondomini”
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Il Gse ha messo on line anche le ‘Modalità di profilazione dei dati di misura e relative modalità di utilizzo’, che stabilisce le regole con cui il Gse ricostruisce le curve orarie di misura dell’energia elettrica nei casi in cui non sia tecnicamente in grado di raccogliere i dati orari.
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Fonte: Gestore Servizi Energetici
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