Il bonus ristrutturazioni al 110% previsto dal Decreto Rilancio dal 1° luglio potrà essere utilizzato anche per la sostituzione degli infissi
Il bonus ristrutturazioni al 110% previsto dal Decreto Rilancio e in avvio dal 1° luglio prossimo potrà essere utilizzato anche per la sostituzione degli infissi. Non solo isolamento termico dunque, ma anche la sostituzione delle finestre potrà essere agevolabile.
Novità dunque per chi decide di cambiare gli infissi della propria casa. Tra le detrazioni messe a disposizione del decreto rilancio, quella pari al 110% potrebbe riguardare l’acquisto di nuove finestre fino al 31 dicembre 2021, ma servono alcune condizioni. In generale, secondo quanto previsto dal decreto, la detrazione passa dal 50% al 110% nel caso in cui riguardi le grandi ristrutturazioni di casa o del condominio.
In alternativa, vale quella al 50%.
Bonus per il risparmio energetico al 50%
Chi ha necessità di sostituire solo le finestre, gli infissi o acquistare tende da sole senza interventi di ristrutturazione, può usufruire del precedente bonus per la riqualificazione energetica, che prevede una detrazione pari al 50% (prima pari al 65%) del costo finale per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020.
In altre parole, il costo viene sostenuto interamente ma la metà può essere portata in detrazione e recuperata in 10 anni attraverso 10 rate di pari importo. In pratica, se si acquistano infissi per 10mila euro, se ne potranno recuperare 5mila a partire dal 2021 sotto forma di “quote” di 500 euro all’anno.
Bonus al 110% per gli infissi: i requisiti della ristrutturazione
Il decreto rilancio ha messo a disposizione nuovi bonus fiscali per chi decide di rendere più efficiente la propria abitazione.
Vi rientra anche l’acquisto di infissi, ma deve essere associato ai tre cosiddetti interventi trainanti.
- Isolamento termico (cappotto termico) della parte esterna dell’edificio, per un minimo del 25% della superficie disperdente lorda complessiva;
- Sostituzione, nei condomini, della caldaia con impianti centralizzati per il riscaldamento a condensazione o a pompa di calore;
- Sostituzione, nelle case unifamiliari, di impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, raffrescamento o per l’acqua calda a pompa di calore.
Di fatto, se contestualmente a uno di questi 3 interventi vengono sostituite anche le finestre, l’ecobonus al 110% si potrà estendere anche a questa spesa, purché tutto l’intervento possa far aumentare la classe energetica dell’edificio di almeno 2 classi.
“La detrazione del 110%, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra. Per poter accedere alla detrazione, gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. La disposizione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale” spiega il Governo.
In questo caso, si può optare per uno sconto immediato in fattura o per la detrazione fiscale spalmata in 5 anni, con rate di pari importo. In ogni caso, sarà necessario attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico per sapere con maggiore precisione come richiedere il bonus.
In alternativa, si può già optare per la detrazione al 50%, valida già da tempo.
Fonti di riferimento: Decreto Rilancio, Casa Governo
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