Bollette luce e gas: non fatevi truffare! Il vademecum che tutti dovrebbero leggere

No ai contratti di luce e gas stipulati per telefono. Attenzione, è bene evitare di fornire i propri dati personali, specie quelli relativi alle coordinate bancarie. È possibile inoltre fare un passo indietro entro i primi 14 giorni dalla stipula del contratto. Sono solo alcuni dei consigli forniti dall'Agcom, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato che vuole metterci in guardia da truffe ma anche da scelte sbagliate, a caccia dell'offerta "gas e luce" più conveniente

No ai contratti di luce e gas stipulati per telefono. Attenzione, è bene evitare di fornire i propri dati personali, specie quelli relativi alle coordinate bancarie. È possibile inoltre fare un passo indietro entro i primi 14 giorni dalla stipula del contratto. Sono solo alcuni dei consigli forniti dall’Agcom, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato che vuole metterci in guardia da truffe ma anche da scelte sbagliate, a caccia dell’offerta “gas e luce” più conveniente.

Quante volte abbiamo ricevuto telefonate con tariffe promozionali dell’energia, in nome del cosiddetto mercato libero? Ormai non le contiamo più. Osannate per la loro capacità di farci risparmiare in bolletta, non sempre queste offerte, o presunte tali, si rivelano convenienti.

Ci siamo spesso sentiti dire che dobbiamo fare in fretta, che occorre cambiare gestore ma in realtà come spiega l’Agcom, la liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas è slittata di un anno. C’è tempo fino a luglio 2020 per scegliere tra le tante soluzioni quella più adatta ai propri consumi.

Ma prima di farlo, occorre imparare a conoscere i costi di una bolletta dell’energia elettrica e del gas. Non sempre di facile lettura, essa riporta varie voci che riguardano da una parte i servizi il cui costo è definito dal regolatore, quindi uguali per il mercato libero e per il regime di maggior tutela, dall’altra la spesa per l’energia che può essere variabile.

Nel primo caso rientrano: il costo del dispacciamento, la “spesa per il trasporto e la gestione del contatore”, gli oneri di sistema. Queste voci sono uguali per tutti e non possono essere modificate dai venditori. Altra nota dolente, anch’essa comune a tutti i gestori, riguarda le tasse, l’accisa che pesa soprattutto sul prezzo del gas.

L’unica componente del prezzo che varia da un gestore all’altro riguarda l’energia e margine di commercializzazione al dettaglio. Di fatto è l’unica componente su cui possono competere i venditori, definita tecnicamente come “spesa per la materia prima energia”, che costituisce non più del 50% del prezzo finale.

Questa “componente energia” in base alle varie offerte può essere fissa per un periodo di tempo o variabile, per questo occorre conoscere questi dettagli per evitare spiacevoli sorprese in bolletta.

Con l’obiettivo di aiutare il consumatore e minimizzare i rischi di scelte sbagliate, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha messo a punto un Vademecum con tutti i suggerimenti pratici per far valere i propri diritti, evitare gli errori e le ‘trappole’ e i trucchi più comuni e fare una scelta consapevole.

Mai firmare o dare il proprio consenso telefonico prima di aver letto le condizioni di fornitura

Che siano visite in casa o telefonate promozionali, la regola vale sempre. Occorre essere adeguatamente informati sulle condizioni contrattuali, prima della conclusione del contratto, mediante uno stampato.

Non dobbiamo aver fretta. Spesso, durante le visite o le telefonate, gli agenti sollecitano una risposta immediata utilizzando uno specchietto per le allodole: la prossima scadenza dell’offerta. Inoltre, è meglio non fidarsi di prezzi ingannevolmente fissi e/o bassi, in cui i risparmi sono falsamente indicati, ad esempio presentando il valore della componente energia (o della spesa per la materia prima energia) come il prezzo complessivo, ingigantendo così i possibili risparmi e omettendo le componenti immutabili determinate dal regolatore.

Che fare? Prima di procedere col contratto è nostro diritto chiedere un documento stampato in cui le condizioni economiche, la durata dell’offerta e le condizioni che verranno successivamente applicate siano chiaramente esposte.

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Confermare il consenso nelle vendite via telefono

Massima attenzione alle truffe. Un venditore disonesto può trasformare una nostra semplice manifestazione di interesse in contratto, solo perché abbiamo dato il consenso alla registrazione della telefonata. Spiega l’Agocm che

“secondo il corretto processo di conclusione del contratto telefonico il consumatore ha il diritto di confermare per iscritto la propria volontà di concludere il contratto, successivamente alla telefonata in cui ha manifestato il proprio interesse per l’offerta propostagli”.

In alternativa, il consumatore può rinunciare a tale diritto e preferire la conferma telefonica dando però il proprio consenso esplicito alla conclusione del contratto con questa modalità. In questo caso, per evitare truffe appuntatevi nel corso della telefonata il nome preciso dell’offerta e verificatene le condizioni economiche sul sito Internet del venditore prima della conferma.

Attivazioni non richieste o disconoscimento del contratto

Spesso i venditori o i loro agenti tentano di carpire i nostri dati per farci cambiare gestore. Nei casi più gravi, spiega Agcom, un agente può chiedere i nostri dati anagrafici, di fornitura e perfino bancari, millantando la necessità di verifiche tecniche da parte del distributore oppure presentandosi come dipendenti del nostro fornitore ma in realtà non lo è. Così facendo, ottiene in un certo senso il nostro consenso vocale.

Alcuni venditori di energia elettrica/gas attivi nelle vendite a domicilio effettuano correttamente una “telefonata di verifica” del consenso durante la quale è possibile confermare la volontà di cambiare fornitore ma anche negare il proprio consenso senza dover dare spiegazioni e soprattutto senza costi. In quest’ultimo caso, siate certi di negare chiaramente la vostra volontà di attivare un nuovo contratto.

Che fare in caso di truffa? “Se siete in grado di provare che la firma non è vostra – basta confrontarla con la vostra carta d’identità – o che non siete voi che rispondete alle telefonate, potete disconoscere il contratto, inviando un reclamo all’indirizzo per i reclami che trovate sul contratto, nella registrazione o sul sito del professionista” dice l’Autorità.

Che fare in caso di attivazione non richiesta? In primo luogo, abbiamo il diritto di non pagare la fornitura ai sensi dell’art. 66-quinquies del Codice del Consumo. Poi possiamo sporgere reclamo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, infine il fornitore non richiesto vi deve riportare al precedente fornitore secondo la procedura di ripristino prevista dalla delibera n. 228/17 dell’ARERA.

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Esercitare il diritto di ripensamento

Ebbene sì. Possiamo cambiare idea. È il cosiddetto “diritto di ripensamento”, che ci dà la possibilità di fare un passo indietro se non si è convinti dell’offerta o se su scopre di essere stati ingannati. Possiamo quindi recedere dal contratto, nei 14 giorni solari successivi alla stipula senza condizioni o giustificazioni secondo quanto previsto dall’art. 52 del Codice del Consumo.

Che fare? Per recedere dal contratto occorre inviare il modulo o una qualsiasi comunicazione – riportanti l’identificativo della vostra fornitura (nome/cognome intestatario, POD/PDR, codice fiscale, matricola contatore (per il gas) e la data di conclusione del contratto – agli indirizzi forniti dal venditore.

Per le vendite a domicilio, i 14 giorni di ripensamento decorrono dalla firma del modulo contrattuale oppure dall’avvenuta accettazione da parte dell’operatore della proposta di cambio fornitore proveniente dal consumatore.

Per le vendite telefoniche, i 14 giorni di ripensamento decorrono da quando il consumatore invia la conferma scritta o riceve la registrazione della telefonata di conferma.

Rifiuto di addebiti una tantum e di addebiti di ignota provenienza in conto corrente

Che fare in caso di comunicazione di addebiti in conto corrente da parte di Autorità o distributori? Non facciamoci ingannare. L’Agcom ci mette in guardia spiegando che si tratta di un modo per farci credere che l’addebito che troveremo sul conto corrente è legittimo, contrariamente al vero.

“I lavori di manutenzione ed ammodernamento delle reti elettriche, idriche e del gas sono coperti da apposite voci delle bollette (p.es., trasporto e gestione del contatore), di ammontare deciso dal Regolatore (ARERA) e uguale per i consumatori in regime di tutela e per quelli sul mercato libero, e non sono addebitati con bollette separate una tantum. In ogni caso, le Autorità non contattano i singoli utenti, se non per iscritto in casi rari e specifici. Si tratta invece di un uso fraudolento del vostro IBAN”.

Che fare? In caso di addebiti di ignota provenienza, possiamo chiedere alla nostra banca la revoca degli addebiti SDD (che hanno preso il posto dei vecchi RID) entro 8 settimane dal giorno in cui è avvenuta l’operazione di addebito.

Per consultare il vademecum clicca qui

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Francesca Mancuso

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