Pubblicate in Gazzetta Ufficiale Le Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. Tutte le reazioni e le nuove implicazioni

Come, e più, di una bella donna prima di un appuntamento importante, le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili si sono fatte aspettare e desiderare per ben 79 mesi, decorrenti dalla approvazione di quel D.Lgs 387/03 che, quasi sette anni or sono, ne aveva previsto l'adozione con l'articolo 12.

Come, e più, di una bella donna prima di un appuntamento importante, le “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili si sono fatte aspettare e “desiderare” per ben 79 mesi, decorrenti dalla approvazione di quel D.Lgs 387/03 che, quasi sette anni or sono, ne aveva previsto l’adozione con l’articolo 12.

Adesso l’attesa è finita: si tratta dell’ ultima importante tappa di un procedimento che ha portato, due mesi fa circa, alla approvazione del Conto Energia 2011 e delle stesse Linee Guida, dalla Conferenza Unificata Stato Regioni contestualmente al Nuovo Conto Energia che però era stato pubblicato già il mese scorso.

Finalmente, ma comunque entro i termini previsti, anche le Linee Guida sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 e, a partire dal 3 ottobre, gli operatori del settore delle energie rinnovabili e della green economy potranno contare su procedure autorizzative più snelle e, soprattutto, come da più parti auspicato, su regole certe, valide su tutto il territorio nazionale, senza discrepanze tra le Regioni italiane che, adesso, avranno 90 giorni di tempo per uniformarsi al disposto delle Linee Guida.

Per comprendere l’importanza delle Linee Guida basti ricordare un recente “disguido” che, in tema di fotovoltaico, ha visto coinvolti la Regione Marche ed Aper: la Giunta regionale, il 14 settembre, ha adottato una proposta di delibera, da sottoporre alla approvazione definitiva della Assemblea Legislativa, con cui vengono fissati i criteri per l’individuazione delle aree in cui sarà vietata la installazione di impianti fotovoltaici a terra, non integrati. Con un comunicato stampa la Regione ha fatto sapere che la procedura di individuazione sarà affidata ai Comuni e, inoltre, che c’ è stata concertazione e condivisione del procedimento di formazione della delibera e dei suoi contenuti da parte delle associazioni del settore, Aper compresa. Aper ha subito smentito la piena condivisione e, sia pure confermando la piena disponibilità, ha criticato il metodo della Regione ma anche le stesse Linee Guida, approvate proprio alla vigilia dell’entrata in vigore di quelle nazionali ed in contrasto con esse. Aper, infatti, teme che le norme proposte dalla Regione Marche ostacolino il fotovoltaico in quella Regione, in contrasto con le tendenze nazionali.

Benvenuto, dunque, alle Linee Guida nazionali, sperando che si riesca ad armonizzare le esigenze di sviluppo delle energie rinnovabili e della green economy con le esigenze di tutela del paesaggio, da preservare indistintamente da nord a sud, senza perniciosi federalismi.

Tra gli operatori non sono mancati, infatti, i commenti positivi: “Le Linee Guida licenziata dal Minstero dell’ Ambiente di concerto con i Beni e le atività culturali, dovranno essere recepite entro 90 giorni senza modifiche dalle Regioni”, sottolinea con soddisfazione Domenico Inglieri, tra i padri della normativa italiana, avendo partecipato dal 2002 al processo di formazione del D.lgs 387/2003 che, infatti, ha salutato il provvedimento definendolo ” ancora più importante dello stesso Conto Energia per il 2011 .Da oggi gli investitori avranno regole certe da seguire che permetteranno di porre fine alla confusione che ha caratterizzato fino a oggi gli iter autorizzativi”. “Le Regioni – prosegue Inglieri- “dovranno individuare i siti dove non si possono installare gli impianti a fonti rinnovabili” e le misure di compensazione “non monetaria, ma a carattere ambientale o territoriale a favore dei Comuni da utilizzare per interventi di miglioramento ambientale al fine di garantire la mitigazione degli impatti riconducibili al progetto”.

Grande soddisfazione anche di Anev (Associazione nazionale dell’energia del vento): “Finalmente – si legge in una nota dell’associazione – gli operatori del settore avranno una procedura unica a livello nazionale in grado di evitare differenze inaccettabili nei procedimenti autorizzativi tra regioni“.

Soddisfazione anche sul piano politico, espressa dal senatore Francesco Ferrante, uno dei deputati “ambientalisti” del PD: “Da sette anni si aspettavano le Linee guida nazionali per gli investimenti nell’energia verde. Finora la crescita delle rinnovabili nel nostro Paese si e’ dovuta scontrare contro la rete delle regole regionali, spesso confuse e contraddittorie Ora finalmente le Linee guida sono legge”. “Con la pubblicazione, avvenuta il 18 settembre, – prosegue Ferrante- da ottobre saranno operative su tutto il territorio nazionale ed entro il primo gennaio del 2012 tutte le regioni dovranno adeguarsi ad un provvedimento atteso da tempo da tutti gli operatori per dare un quadro di certezze nell’ambito di una normativa regionale contraddittoria e spesso in contrasto con la Costituzione, discostandosi in vari punti da quella nazionale: per quanto attiene a limiti troppo rigidi sui siti di localizzazione e al versamento di somme spesso esagerate per chi installa“. “Le Linee guida -aggiunge Ferrante- sono dunque un passaggio decisivo per spingere la green economy nel nostro Paese, perché favoriscono gli investimenti e consentono di coniugare le esigenze di crescita e il rispetto dell’ambiente e del paesaggio“.

Ma quali saranno, d’ora in avanti,le procedure da adottare ? La costruzione, l’esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili richiederanno una “autorizzazione unica” rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata, che dovrà essere conforme alle normative in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e costituirà, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Gli impianti più piccoli, tuttavia, saranno realizzabili con una procedura semplificata, attraverso una Denuncia di Inizio Attività (DIA) disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).Si tratta, ad esempio, di impianti fotovoltaici fino a 20 kW; impianti a biomassa fino a 1000 kW; impianti eolici fino a 60 kW; impianti idroelettrici fino a 100 kW. Le eventuali concessioni o autorizzazioni ambientali e paesaggistiche devono essere acquisite e allegate alla DIA. Inoltre gli impianti ancora più piccoli, cosiddetti “minori” (es.: impianti fotovoltaici integrati negli edifici; impianti a biomassa fino a 50 kWe; minieolico; piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici; ecc.) sono considerati “attività di edilizia libera” e possono essere realizzati semplicemente previa comunicazione di inizio lavori indirizzata al sindaco del Comune sul cui territorio si eseguono i lavori.
Andrea Marchetti

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