Il Conto Energia 2011, finalmente, è legge, in seguito ale pubblicazione del decreto n. 6/2010 ( recante misure per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare) in Gazzetta Ufficiale. Le nuove tariffe si applicheranno agli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dopo il 31 Dicembre 2010, non solo in caso di impianti di nuova costruzione, ma anche in caso di rifacimento totale di impianti preeistenti o potenziamento degli stessi. Non si applicheranno, dunque, in caso di piccoli interventi su impianti già in funzione.
È stato fissato un criterio anche per stabilire la precedenza nel caso in cui i fondi non dovessero bastare: in caso di esaurimento delle disponibilità, infatti, avranno diritto alle tariffe incentivanti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi ( ampliabili a 24 mesi per gli impianti i cui soggetti responsabili siano enti pubblici) dalle date identificate e rese note dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nelle quali risulteranno raggiunti i limiti di disponibilità. Confermato l’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulativa installabile, da oggi al 2020, di 8 mila MW, si è stabilito, che sarà possibile produrre energia elettrica con impianti fotovoltaici per un ammontare complessivo di 3 mila Megawatt. Tra di essi gli impianti fotovoltaici con caratteristiche tecnologiche innovative potranno usufruire delle tariffe incentivanti fino ad una produzione cumulativa di 300 MW mentre per gli impianti fotovoltaici a concentrazione la soglia di produzione elettrica incentivabile è fissata a 200 MW.
Per usufruire degli incentivi, inoltre, il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico deve far pervenie al soggetto attuatore, entro novanta giorni dalla data di entrata in esercizio, la domanda di concessione della pertinente tariffa incentivante. Un diritto, questo, che può decadere nel caso in cui l’impianto fotovoltaico dovesse essere spostato in un luogo diverso da quello di prima installazione. Eventuali modifiche sullo stesso sito della configurazione dell’impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.
La cessione dell’impianto fotovoltaico, ovvero dell’edificio o unità immobiliare su cui sia ubicato congiuntamente all’impianto stesso, deve essere comunicata al soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di registrazione dell’atto di cessione. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità.
Andrea Marchetti