Incentivi fotovoltaico: ecco cosa cambia con il Dl liberalizzazioni

DL liberalizzazioni, cosa cambia per il fotovoltaico e in particolare sul fronte degli incentivi?

DL liberalizzazioni, cosa cambia per il fotovoltaico e in particolare sul fronte degli incentivi? Il decreto sulle liberalizzazioni, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, fa infuriare davvero tutti, anche coloro che operano (e credono) nel settore dell’ambiente e delle rinnovabili. Così, nel giro di pochi giorni, abbiamo assistito al tentativo di vanificare la pubblicizzazione dell’acqua e di liberalizzare le perforazioni del suolo e dei fondali marini, iniziative stoppate grazie all’immediata reazione dell’opinione pubblica e dei movimenti. “Senza se e senza ma”, il decreto risolve però, a suo modo, la questione del e quella del sistema di sostegno del settore fotovoltaico, modificando, in un’operazione “segreta” e notturna, le norme contenute nel Decreto Legislativo n° 28 del 3 marzo 2011, il cosiddetto Decreto Rinnovabili.

Il nuovo provvedimento cambia, infatti, quanto previsto dal decreto rinnovabili, bloccando l’accesso agli incentivi per chi installa impianti fotovoltaici a terra in aree agricole. Ma le associazioni non ci stanno. Ad insorgere contro il testo Anie/Gifi, Aper, Assosolare e Asso Energie Future, che denunciano come l’art. 65 sia stato modificato nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, “con gravi effetti per numerosi operatori che hanno investimenti in corso”. Insomma, il testo presentato alla stampa il 24 era diverso da quello andato in Gazzetta Ufficiale il giorno dopo. Così, nel famoso articolo 65 è stato introdotto un comma che cancella un altro comma, cioè il comma 6 dell’articolo 10 del decreto sulle rinnovabili. Si tratta, quindi, di “disposizioni retroattive che ledono gravemente i diritti dei produttori fotovoltaici che in buona fede hanno iniziato a realizzare nuovi impianti secondo la normativa vigente, da soli 10 mesi (D.Lgs. 28/11)”, spiegano le associazioni del settore.

Il problema, per le associazioni, è che l’abrogazione di questa norma transitoria getta nel panico i produttori i quali, avendo già sostenuto tutti i costi per la realizzazione degli impianti, a meno di due mesi dalla scadenza dell’anno di tempo concesso dal DLgs 3 marzo 2011 n.28, non sanno ora se mai potranno ricevere un incentivo per gli impianti prossimi a entrare in esercizio. Ecco perché chiedono “con forza il rapido e autorevole intervento del Parlamento affinché in sede di conversione del decreto venga stralciata definitivamente la nuova norma anti-fotovoltaico”.

Il Ministro dell’ambiente Corrado Clini, intanto, ha confermato, nel corso di un’audizione alla Camera dei Deputati, che i sussidi statali per gli impianti fotovoltaici saranno erogati fino al raggiungimento della parità di costo tra l’energia solare e le fonti fossili, la cosiddetta grid parity. Secondo Clini, però, sarebbero troppo alti e generosi, soprattutto per quanto riguarda gli impianti di grandi dimensioni. Grazie alle tariffe incentivanti, ha sottolineato il ministro, il fotovoltaico garantisce un rendimento intorno al 20%, “non sano”. Il quadro esistente, ha proseguito Clini, indica l’esistenza di “qualcosa di disturbato nel meccanismo incentivante, e per questo il Consiglio dei Ministri ha accolto la proposta del ministro dell’Agricoltura di uno stop all’utilizzo di terreni agricoli per la generazione di elettricità”. Ma l’importanza del fotovoltaico non sarebbe comunque in discussione. Resta però un dato di fatto: questo settore avrebbe bisogno di stabilità e certezza normativa per poter continuare a erogare energia pulita e indipendenza dalle fonti fossili. Invece, tanto per cambiare, il decreto sulle liberalizzazioni sembra aver generato solo grande confusione.

Ecco l’articolo incriminato:

Art. 65 Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non e’ consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall’articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell’intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

4. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 2.

Roberta Ragni

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