Conto Energia 2011: dal GIFI le istruzioni per l’uso (e le implicazioni fiscali)

Sono stati pubblicati, e sono liberamente fruibili sul sito del Gifi (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane), gli atti del convegno del 9 settembre scorso, dedicato al Conto Energia 2011 nell'ambito della quarta edizione del PV Rome Mediterranean, il Salone Internazionale delle Tecnologie Fotovoltaiche per il Mediterraneo che aiutano a fare chiarezza sul nuovo regime di incentivi al fotovoltaico soprattutto dal punto di vista fiscale.

Sono stati pubblicati, e sono liberamente fruibili sul sito del Gifi (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane), gli atti del convegno del 9 settembre scorso, dedicato al Conto Energia 2011 nell’ambito della quarta edizione del PV Rome Mediterranean, il Salone Internazionale delle Tecnologie Fotovoltaiche per il Mediterraneo che aiutano a fare chiarezza sul nuovo regime di incentivi al fotovoltaico soprattutto dal punto di vista fiscale.

 

Nel corso del convegno sono stati trattati ed approfonditi tutti gli aspetti collegati al Nuovo Conto Energia, sia dal punto di vista dei futuri scenari industriali e della Green Economy, sia dal punto di vista più tecnico: si è parlato, ad esempio, dell’ Autorizzazione Unica che dovrebbe, finalmente, mettere fine alla giungla legislativa che, attualmente, si caratterizza per l’assenza di uniformità su tutto il territorio nazionale, con procedure diverse da Regione a Regione. Sebbene si attenda ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Linee Guida ( approvate a Luglio di quest’anno dalla Conferenza Unificata Stato Regioni) in materia di Autorizzazione Unica, è tuttavia previsto un termine ultimo di 180 giorni entro i quali le Regioni (che, tuttavia, possono delegare le proprie competenze anche alle Province) si debbano esprimere sulle richieste presentate per l’installazione di impianti fotovoltaici. Le Regioni ( o le Province) sono obbligate a convocare una Conferenza di Servizi (cioè una seduta amministrativa in cui, in un’ unica soluzione e contestualmente, siano presenti tutti gli Enti ed uffici competenti o interessati dalla installazione dell’impianto) entro 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione alla installazione. Le nuove Linee Guida sulla Autorizzazione Unica dovranno essere recepite dalle Regioni entro 90 giorni dalla pubblicazione delle stesse in Gazzetta Ufficiale (per questo c’ è molta attesa) dando uniformità su tutto il territorio dello Stato. Infatti, in caso di mancato recepimento, da parte di una o più Regioni, entro i termini previsti, si applicheranno automaticamente le Linee Guida nazionali e relative norme autorizzative.

Ma nel corso del convegno oragnizzato da Gifi si è posto l’accento anche sulla normativa fiscale, facendo chiarezza tra i vari regimi e trattamenti fiscali applicabili ai proventi derivanti dalla concessione delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia 2011 e dalla cessione di energia elettrica. Ad esempio, se ad installare un impianto fotovoltaico o, comunque, a godere dei proventi delle tariffe incentivanti è un’impresa (persona guridica in genere) o una persona fisica , entrambe che realizzino l’impianto nell’ambito della attività commerciale, sia in regime di scambio sul posto che in conto vendita energia, i costi di realizzazione dell’impianto sono completamente deducibili dalla base reddituale dell’impresa, in conformità alle regole generali vigenti anche per altre installazioni o costi di impresa (DPR 633/72).

Del pari l’ Iva è detraibile secondo le norme comunemente applicabili. Le tariffe incentivanti concesse non sono assoggettabili ad Iva e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, tuttavia subiscono una ritenuta d’ acconto del 4% sull’intero importo. Nel caso di vendita dell’energia, invece, le operazioni di vendita sono soggetti alla applicazione ( e, quindi, alle procedure di liquidazione) dell’ Iva, ed i ricavi sono assoggettati alle imposte dirette, cioè quelle applicabili al reddito d’impresa (Ires) o al reddito delle persone fisiche (Irpef).

Per chi svolge attività di lavoro autonomo (persone fisiche ma anche attività di associazioni o assimilabili) il fisco attua alcune distinzioni. Per la deducibilità dei costi di installazione vale quanto detto per le attività di impresa, con obbligo di ripartizione, però, nel caso di uso cosiddetto promiscuo, tra attività di impresa e, invece, attività professionale. Lo stesso vale per l’Iva, che è detraibile pur con i limiti di carattere generale indicati nell’articolo 19 del DPR 633/72, ad esempio nel caso di compresenza di attività che comportano deducibilità con attività esenti, etc. Anche per la vendita dell’energia vale l’assunto della divisione tra attività di lavoro autonomo e la attività d’impresa, ferma restando l’applicabilità dell’ iva alle operazioni di vendita e l’assoggettabilità dei ricavi alle imposte dirette. La ritenuta di acconto del 4% sulla corresponsione della tariffa incentivante va applicata solo per la parte eventualmente ceduta di nuovo.

Più complessa la situazione per le persone fisiche che abbiano installato un impianto soltanto per il personale fabbisogno energetico o, comunque, per i condomini ed altri enti non commerciali che non esercitino attività professionale o di impresa. Bisogna distinguere, infatti, tra scambio sul posto e cessione dell’energia e bisogna fare anche delle distnzioni in base alla potenza dell’impianto. Per lo scambio sul posto con impianti fino a 20 KW non esiste la possibilità di dedurre i costi rimasti a carico per la installazione dell’impianto, ma la tutta la parte della tariffa incentivante e dello scambio sul posto sono fiscalmente irrilevanti. Per impianti superiori a 20 Kw di potenza, pur in regime di scambio sul posto, deve essere applicata, invece, una ritenuta d’acconto del 4% sulla parte corrispondente all’energia ceduta, i cui proventi sono soggetti ad iva e tassazione. A parziale compensazione si prevede, pur con alcune limitazioni, la possibilità di una deduzione dei costi di installazione dell’impianto. Gli impianti fino a 20 Kw di potenza la cui energia venga ceduta, non offrono la possibilità di dedurre i costi necessari alla installazione e, sebbene la tariffa incentivante sia considerata fiscalmente irrilevante, i proventi della vendita dell’energia concorrono comunque alla detrminazione della base imponibile, essendo considetat comunque come una fonte di reddito, annoverabile tra i “redditi diversi” ed assimilati dell’art .67 del TUIR.

Il quadro fiscale si completa con gli impianti fotovoltaici diversi o superiori rispetto a quelli fino a 20 KW, per i quali, a determinate condizioni, è prevista la deducibiltà dei costi di installazione, mentre la tariffa incentivante è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% per la parte di energia ceduta, la cui attività è soggetta ad Iva e costituisce a tutti gli effetti reddito tassabile. Insomma, seppure il fisco sembri premiare la produzione familiare per l’autoconsumo di eneregia elettrica, è sempre meglio interpellare il proprio commercialsita per capire bene anche i risvolti fiscali, e non solo i benfici ambientali, dati dalla installazione di un impianto fotovoltaico.
Andrea Marchetti
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