Il Tar Puglia blocca l'ordinanza balneare che vietava l'utilizzo di plastica monouso sulle spiagge pugliesi, poiché illegittima
Sappiamo bene quanto i nostri mari siano inquinati dalla plastica e come i rifiuti riversati nelle acque stiano danneggiando gli animali e gli ecosistemi marini.
Per contrastare l’inquinamento da plastica, diverse amministrazioni italiane hanno emanato ordinanze per vietare l’utilizzo di plastica monouso in spiaggia e negli stabilimenti balneari.
I provvedimenti a difesa dell’ambiente sono però ostacolati dalle normative che, a quanto pare, mettono al primo posto gli interessi economici anziché la salute del nostro pianeta e degli esseri che lo abitano.
Dopo il caso siciliano, in cui il Tribunale regionale ha accolto il ricorso portato avanti dai produttori di stoviglie monouso e promosso dalla Federazione Gomma Plastica-Unionplast contro le ordinanze plastic free adottate da diversi comuni, anche il Tar della Puglia ha sospeso l’ordinanza balneare, grazie alla quale le spiagge sarebbero state libere dalla plastica per la stagione estiva.
L’ordinanza balneare pugliese era stata emanata dalla Regione lo scorso aprile e vietava l’uso in spiaggia di contenitori per alimenti, stoviglie e cannucce non realizzati in materiale compostabile, se monouso.
Un provvedimento necessario a far fronte all’emergenza della plastica presente nei nostri mari ma contro cui hanno fatto ricorso Confida, Assobibe, Italgrob, Mineracqua e Spinel Café – alcune federazioni di prodotti preconfezionati – e un fornitore di prodotti da bar.
Il ricorso è stato accolto dal Tar della Puglia che ha sospeso l’ordinanza regionale poiché:
non sembra esserci spazio perché la Regione (a livello legislativo piuttosto che direttamente nell’esercizio delle funzioni amministrative) sfrutti la possibilità che leggi regionali, emanate nell’esercizio della potestà concorrente o di quella ‘residuale’, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale nell’ambito di una materia qualificata come trasversale
Secondo i giudici amministrativi dunque il divieto all’uso di stoviglie di plastica imposto con l’ordinanza balneare non è previsto da alcuna norma di legge e la Regione non ha competenze per legiferare in materia.
Il Tar ha aggiunto che:
Nella situazione attuale si è in attesa di misure di attuazione della direttiva – le quali oltretutto impongono una serie complessa di scelte di politica ambientale e di carattere tecnico (in parte affidate alla stessa Unione europea), tanto che, ad esempio, non sembra neppure completamente delineata la stessa definizione di “prodotto di plastica monouso».
La direttiva europea 2019/903 che imporrà lo stop alla plastica da luglio 2021 non è ancora stata recepita dagli Stati membri e la Regione non può appellarsi ad essa né può invocare la propria potestà legislativa in materia: il divieto non è previsto dalle nostre leggi nazionali e non spetta alle Regioni o ai Comuni attuare le direttive europee, pertanto anticipare gli effetti della direttiva è illegittimo da parte della Regione.
Il sistema normativo attuale dunque tutela il mercato, ma non l’ambiente e la salute dei cittadini e degli animali marini.
Resta da capire se le amministrazioni abbiano agito in buona fede o se, pur sapendo dell’illegittimità dei divieti, abbiano portato avanti le ordinanze plastic free solo per ottenere consenso da parte degli elettori, sempre più sensibili ai temi ambientali.
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Tatiana Maselli