Lo stop al fotovoltaico a terra è legge, quali impianti si salvano dopo le modifiche apportate al dl agricoltura

Bollinato dal Presidente Mattarella il provvedimento approvato una settimana fa dal Consiglio dei Ministri, tra le altre cose si confermano lo stop al fotovoltaico a terra e le norme che sostanzialmente favoriscono i cacciatori, ma vengono salvati i progetti e gli investimenti ovvero i parchi a terra già approvati e finanziati nell'ambito del PNRR

Firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il Decreto legge che introduce “disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.

Si tratta di un provvedimento che mira a stanziare risorse e varare misure di ristoro per alcune emergenze affrontate dagli operatori dell’agricoltura e della pesca: dalla sospensione del pagamento dei mutui alla moria del kiwi, dalla peste suina al fotovoltaico passando per i nuovi finanziamenti all’Ex Ilva di Taranto.

Leggi anche: Dallo stop al fotovoltaico a terra alle norme che favoriscono i cacciatori, ecco cosa prevede il DL agricoltura appena approvato

Molti articoli dei 12 di cui si compone il Decreto agricoltura, però, non convincono, a partire dai vincoli che sono stati introdotti alla realizzazione di impianti fotovoltaici “a terra”, tema su cui in prima battuta si era accennato uno scontro all’interno dello stesso Consiglio dei Ministri, ma che poi ha visto una serie di compromessi: sono salvi, infatti, i progetti fotovoltaici a terra se parte di una Comunità energetica rinnovabile o finalizzati all’attuazione degli investimenti del PNRR.

Stop al fotovoltaico su terreno agricolo, ma con queste eccezioni

Dopo che il Governo si sarebbe  impegnato a triplicare i target di fonti rinnovabili in Italia al G7 sull’energia appena concluso alla Reggia di Venaria di Torino, ora il Decreto legge Agricoltura, all’articolo 5, prevede il divieto di installare i moduli sul terreno.

In sostanza, quindi, si vieta di installare i pannelli solari sui terreni agricoli, nonostante sia ormai acclarato da più parti che il fotovoltaico a terra non produca impermeabilizzazione del suolo, né alcun impoverimento del terreno e della biodiversità, ma anzi consente il risparmio idrico e riduce l’impatto della desertificazione (qui le parole di Alleanza per il fotovoltaico. In ogni caso, il contenuto del dl cerca di salvaguardare gli investimenti del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’articolo 5 del dl agricoltura bollinato, infatti, se da un lato introduce dei paletti all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, dall’altro non vengono posti limiti, invece, al fotovoltaico a terra se installato:

  • in cave e miniere non in funzione, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale
  • porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento
  • siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali
  • siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali
  • aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri
  • aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti

Sono salvi, infine, anche i progetti fotovoltaici a terra se parte di una Comunità energetica rinnovabile o finalizzati all’attuazione degli investimenti del PNRR.

L’intero l’articolo 5 sul fotovoltaico nella versione finale del dl agricoltura:

ART. 5 (Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo)

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

‹‹1-bis. L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.››.

2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.

QUI il dl agricoltura.

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