Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica: ecco cosa cambia da marzo 2010

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12/02/2010 è stato pubblicato il Decreto Minsteriale n. 35 del 26 gennaio 2010 che entrerà in vigore a partire dal 13 Marzo 2010. Il Decreto comporta alcuni cambiamenti di cui dovrà necessariamente tenere di conto chi ha in progetto di eseguire lavori di riqualificazione energetica dei propri edifici e per i quali intende essere ammesso ai benefici fiscali previsti per tali opere, ovvero la detrazione del 55% su quanto dovuto al fisco con la propria dichiarazione dei redditi.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12/02/2010 è stato pubblicato il Decreto Minsteriale n. 35 del 26 gennaio 2010 che entrerà in vigore a partire dal 13 Marzo 2010. Il Decreto comporta alcuni cambiamenti di cui dovrà necessariamente tenere di conto chi ha in progetto di eseguire lavori di riqualificazione energetica dei propri edifici e per i quali intende essere ammesso ai benefici fiscali previsti per tali opere, ovvero la detrazione del 55% su quanto dovuto al fisco con la propria dichiarazione dei redditi.

L’impianto fondamentale della norma sulla detrazione del 55% resta, tuttavia, invariato: l’importo da detrarre si ottiene calcolando il 55% delle spese di riqualificazione effettivamente sostenute e rimaste a carico (quindi per i privati va considerata anche l’IVA, poiché versata al prestatore d’opera) con un valore massimo di spesa che varia a seconda della tipologia di lavori effettuati (ad esempio fino ad un limite massimo di spesa sostenuta di 30mila euro per a condensazione e 60mila per il solare termico ovvero per l’installazione dei pannelli solari per acqua calda sanitaria.

Il valore così ottenuto non può, tuttavia, essere portato in detrazione con un’unica dichiarazione dei redditi riferita ad un unico anno di imposta, né sarebbe equo, dato che ne beneficerebbe soltanto chi ha un reddito e, quindi, delle tasse, stratosferiche. L’importo va per così dire “spalmato”, diviso in cinque rate di uguale importo da portare in detrazione in cinque anni con cinque successive dichiarazioni dei redditi.
Tale ripartizione temporale non è sempre stata la stessa e, anzi, è stata cambiata con i vari decreti che dal 2007 (anno di pubblicazione del primo decreto istitutivo della detrazione del 55% si sono succeduti ed hanno modificato più volte (addirittura due interventi legislativi nel 2009 e la minaccia, poi rientrata, di abolizione del beneficio fiscale del 55%) le modalità di fruizione della detrazione e le procedure per averene diritto, spesso con uno strascico polemico considerevole.
Inizialmente, infatti, le rate erano tre, poi si è introdotto un meccanismo di scelta (da fare al momento della presentazione della prima dichiarazione dei redditi e non più modificabile) per cui si poteva detrarre da un minimo di tre rate annuali di pari importo fino ad un massimo di dieci.

Infine, come detto, la scelta attuale per una ripartizione obbligatoriamente stabilita in cinque rate annuali di pari importo. Ormai è assodato, inoltre, che la comunicazione alla rispettiva Agenzia delle Entrate debba essere fatta solo se i lavori, e le relative spese, sono a cavallo di due o più anni di imposta cioè se, ad esempio, iniziati nel 2008, si siano protratti nel 2009 per terminare nel 2010. Per gli altri casi l’ente di riferimento rimane comunqe l’ENEA. Quest’ ultimo si è impegnato, dato che col nuvo Decreto sono cambiate le specifiche ed i riferimenti tecnici, a modificare i moduli per le comunicazioni entro il periodo, marzo 2010, di effettiva entrata in vigore del Decreto modificativo. Le modifiche, in ogni caso, varranno solo per i lavori che inizieranno (e per le spese sostenute) dal 13 Marzo in poi.

Ma quali sono, dunque, la maggiori modifiche introdotte dal nuovo Decreto? Riguardano essenzialmente il caso di sostituzione degli impianti con nuovi apparecchi a biomasse (dunque anche stufe a pellet) e l’aggiornamento di alcuni valori di transmittanza (dispersione di calore verso l’esterno): infatti è stata introdotta una condizione aggiuntiva da rispettare per le chiusure apribili e assimilabili, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti alimentati a biomasse (art. 1, comma 2 del D.M. 11 / 3 / 2008 così come modificato ed integrato dal DM 26 gennaio 2010).

Con il nuovo Decreto i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine (quest’ultime anche se non apribili), comprensive degli infissi, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 4A, presente al punto 4, dell’ Allegato C del D. lgs 192 / 05, limitatamente al caso di edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F.

Tale prescrizione è stata giustificata con la necessità di evitare che si ricorra ad un utilizzo incontrollato delle biomasse in edifici con involucro a basse prestazioni energetiche, contribuendo così anche a contenere l’ immissione di polveri sottili nell’aria. Viene stabilito, inoltre, che i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse, dichiarino il rispetto dei predetti requisiti al momento della trasmissione all’ Enea della documentazione richiesta (articolo 4 del DM 19 febbraio 2007 e successive modificazioni).

Sempre con riferimento alla sostituzione degli impianti con nuovi impianti a biomasse, è stato introdotto un nuovo coefficiente di correzione che tenga conto della quota di energia fossile utilizzata per la produzione dello stesso combustibile da biomasse.(art. 3, comma 3 del D.M. 11 / 3 / 2008 così come modificato ed integrato dal DM 26gennaio 2010). Il coefficiente di correzione è pari a 0,3, il che significa che, ai fini del calcolo dell’indice di prestazione energetica globale dell’edificio in seguito ai lavori, verrà comunque considerata una quota del 30% di energia fornita all’impianto come se quest’ ultima provenisse da fonte fossile non rinnovabile. Tutto ciò perché la promozione dell’utilizzo delle biomasse, secondo il nostro Legislatore, deve avvenire in un contesto compatibile con le altre fonti, fossili o rinnovabili e deve tenere conto della quota parte dei combustibili correlata alle fasi di preparazione della biomassa (raccolta, trasformazione, confezionamento e trasporto).

Sono stati modificati, inoltre, i valori di transmittanza delle strutture opache pavimenti e pareti verticali e delle strutture apribili verso l’esterno o locali non riscaldati, in modo che tengano conto anche delle differenze climatiche dei diversi luoghi in cui sono eseguiti i lavori di riqualificazione energetica. Quella della transmittanza sembra essere, ormai, una “vexata quaestio“: nella prima formulazione del decreto, nel 2007, alcuni meri errori di scrittura dei valori di calcolo da prendere a riferimento resero di fatto inutilizzabile il beneficio della detrazione del 55% per alcune tipologie di lavori, comunque ammissibili ai benefici secondo le previsioni del Decreto stesso. Tali previsioni sono state in seguito, e in maniera retroattiva, modficate ma, di nuovo, il Ministero ha riscontrato delle difficoltà applicative per il conseguimento delle prestazioni fissate con le modifiche del 2008. Per questo si è provveduto ad un nuovo intervento di modifica con un riequilibrio che tenga conto anche di nuove tecnologie disponibili.
Nuovi riferimenti di calcolo, poi, sono previsti per le transmittanze degli elementi costituenti l’involucro edilizio dell’ edificio e per la climatizzazione invernale: non si fa più riferimento all’ allegato I al D. Lgs 192 / 05 ma al DPR n. 59 / 2009. Per il calcolo dell’ indice di prestazione energetica dell’ edificio, viene inoltre specificato che si può anche utilizzare lo schema di procedura semplificata di cui all’ allegato G al DM 7 / 4 / 2008 o all’ allegato 2 al DM 26 / 6 / 2009.

Alla fine di questa esposizione ci sentiamo di dare un consiglio: perché tutto fili liscio è bene consultare prima il proprio commercialista di fiducia in modo da capire la reale porta della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, quindi è bene affidarsi ad aziende e tecnici non imporovvisati che, dati i numerosi cambi nelle procedure, abbiano già dimestichezza con gli adempimenti necessari all’ottenimento dei benefici della detrazione fiscale del 55%. Per non essere completamente digiuni, inoltre, ed in quanto committenti poter dialogare con tutti i protagonisti dei lavori di riquaificazione, può essere utile consultare la guida fiscale, di facile comprensione, “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” disponibile anche sul sito internet della Agenzia delle Entrate.

Andrea Marchetti

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