Detrazioni 50 e 65%: i chiarimenti dell’Agenzia dell’entrate sugli ecobonus

Detrazioni fiscali, arrivano nuovi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sui bonus del 50 e del 65% rinnovati fino al 31 dicembre 2013. Va ricordato che a introdurre tale proroga è stato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013

Detrazioni fiscali, arrivano nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sui bonus del 50 e del 65% rinnovati fino al 31 dicembre 2013. Va ricordato che a introdurre tale proroga è stato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013.

Il decreto ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 le detrazioni del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 55% è stata aumentata invece fino al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Precisa l’Agenzia delle Entrate che la detrazione del 65% riguarda le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di spesa di 96.000 euro e introduce una ulteriore detrazione riguardante l’acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni), finalizzati però all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. In quest’ultimo caso le spese dovranno essere sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, fino a un limite massimo di 10.000 euro.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per i quali è previsto un bonus del 65%, ecco cosa potrà beneficiare delle detrazioni:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti con un limite massimo della detrazione pari a euro 100.000.

  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, con un limite massimo della detrazione pari a euro 60.000;

  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, con un limite massimo della detrazione pari a euro 60.000;

  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, con un limite massimo della detrazione pari a euro 30.000;

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000;

  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000.

Non rientravano nelle detrazioni gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpiae per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, che oggi invece ne fanno parte.

Per quanto riguarda invece la detrazione legata alla ristrutturazione di un edificio, occorre sapere che essa riguarda le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:

  • – mobili;

  • – grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Inoltre, la legge di conversione del decreto ha espressamente specificato che possono beneficiare della detrazione solo le spese per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

Rientrano tra i “mobili” agevolabili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Altro grande dubbio riguardava i condizionatori. Chiarisce il Fisco che “in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento”.

Per il pagamento, chiarisce l’Agenzia, oltre al bonifico bancario o postale si possono utilizzare anche carte di credito o di debito.

Francesca Mancuso

Scarica qui la circolare completa

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