Impianti termici: nuove regole per termosifoni e climatizzatori

Impianti termici, in vigore dal 12 luglio scorso le nuove regole per climatizzatori e termosifoni. Il D.P.R. 74/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27 giugno 2013 in attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. 192/2005, ha introdotto delle novità nel settore degli impianti termici. Ecco cosa cambia


Impianti termici, in vigore dal 12 luglio scorso le nuove regole per climatizzatori e termosifoni. Il D.P.R. 74/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27 giugno 2013 in attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. 192/2005, ha introdotto delle novità nel settore degli impianti termici. Ecco cosa cambia.

In Gazzetta è apparso come: Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Di che si tratta?

La prima novità riguarda le temperature degli ambienti e limiti di esercizio degli impianti. Nessuna variazione per i valori massimi e minimi di temperatura ambiente da fissare durante l’inverno per il riscaldamento e per l’estate per il raffrescamento. Nel primo caso, infatti, il valore massimo è di 20 °C con 2 °C di tolleranza. Tale valore scende a 18 °C e 2 di tolleranza per gli ambienti destinati ad attività industriali e artigianali. Tali cifre riguardano la cosiddettra “media ponderata delle temperature misurate nei singoli ambienti”. Idem per l’estate, quando il valore minimo dovrà essere di 26° C con una tolleranza di -2°C.

Ferme restando le deroghe per alcune tipologie di edifici come scuole materne e ospedali, la novità riguarda i periodi e i tempi di funzionamento per gli impianti termici durante l’inverno, al variare della zona climatica di appartenenza:

– Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;

– Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

– Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

– Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

– Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

– Zona F: nessuna limitazione.

Per quanto riguarda le ispezioni sugli impianti termici per il contenimento dei consumi di combustibile saranno le Regioni e le Province autonome, che avranno il compito di controllare gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, le ispezioni possono essere sostituite dall’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato dal manutentore o dal terzo responsabile, delegato dal responsabile dell’impianto.

Quest’ultimo deve essere un soggetto diverso dal venditore dell’energia dello stesso impianto e dovrà rispondere personalmente del mancato rispetto delle norme di sicurezza e ambientali. Secondo le nuove norme, inoltre, nel caso di impianti termici con potenza nominale superiore a 350 kW, il “responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici”.

Altra novità riguarda i controlli di efficienza energetica, che dovranno avvenire ogni due e quattro anni, con l’eccezione della cadenza annuale per gli impianti con generatore a fiamma alimentati da combustibile liquido o solido di potenza superiore a 100 kW.

I controlli andranno effettuati inoltre all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore, nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione e nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

Qualche variazione anche al sistema delle sanzioni. La mancata operazione di controllo e manutenzione sugli impianti termici comporta un’ammenda che va dai 500 ai 3.000 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile. La sanzione è invece compresa tra 1.000 e 6.000 euro per l’operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.

Francesca Mancuso

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