Superbonus e bonus edilizi: diventa più semplice ottenerli anche con vincoli paesaggistici

Continua la semplificazione delle procedure per chi possiede immobili soggetti a vincoli paesaggistici: l 14 luglio il Governo ha incassato la fiducia sul DL Aiuti 50/2022 che è stato quindi definitivamente convertito in legge. Da ora sarà più semplice accedere a Superbonus e bonus edilizi (fondi permettendo)

Anche gli immobili aventi un particolare valore estetico o alcuni dei cosiddetti “belvedere” potranno accedere più facilmente a Superbonus e bonus edilizi. Con la conversione definitiva in legge del DL Aiuti 50/2022 dello scorso 14 luglio, infatti, anche alcuni di questi “vincoli paesaggistici” non saranno più un ostacolo.

La questione “vincoli paesaggistici” di cui il nostro Paese è pieno per via delle sue indubbie bellezze naturali ma anche per la storia millenaria che caratterizza molti centri abitati, ha in parte ostacolato, per motivi più o meno motivati, le ristrutturazioni e le ricostruzioni, anche in chiave di efficienza energetica, da tempo incoraggiate da detrazioni fiscali e altri incentivi economici.

Ma alcune maglie sembra si stiano allargando. Pochi mesi fa, per es., la sentenza del TAR di Brescia n. 358/2022 ha consentito l’istallazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di edifici, annullando una prescrizione che obbligava il richiedente a metterli a terra o su strutture di pertinenza basse per presunto “disturbo visivo”.

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Inoltre, con il Decreto Energia di aprile, gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici nei centri storici potranno ora essere portati avanti senza bisogno di autorizzazione paesaggistica, con l’esclusione di edifici che si trovano all’interno di aree di interesse pubblico, per i quali l’ultima parola spetta ancora alla soprintendenza locale.

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Ora un altro passo avanti, che stavolta punta agli interventi di ricostruzione completa di immobili sottoposti ad alcuni vincoli paesaggistici secondo il D.Lgs. 42/2004, che finora potevano usufruire di agevolazioni solo se la ricostruzione avveniva senza alcuna modifica di dimensioni, forme, piani prospettici (in altre parole solo se il “nuovo” edificio era pressocchè identico al precedente).  Questo rendeva oggettivamente più onerosi gli interventi volti, per es., all’efficienza energetica degli edifici stessi.

Con l’approvazione di alcuni emendamenti al DL Aiuti 50/2022 alcuni di questi immobili saranno svincolati da questa norma, e quindi anche la demolizione e la totale ricostruzione di alcuni di loro potrà avvenire nell’ambito della “ristrutturazione edilizia generale”, come “ristrutturazione edilizia pesante” (non essendo più considerati nuove costruzioni), accedendo, se con interventi opportuni, anche a bonus edilizi e Superbonus.

L’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 scrive in  particolare:

Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze

Ma su un apposito emendamento all’art. 14 del DL Aiuti 50/2022 si legge ora:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: « dell’articolo 142 » sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 »; b) all’articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «dell’articolo 14 » sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142

Pertanto ora i proprietari di immobili che ricadono nelle lettere c) e d) soggetti a vincoli paesaggistici avranno vita più semplice se vorranno davvero fare qualcosa per l’ambiente e il caro energia.

Come spesso succede anche in questo caso l’interpretazione potrebbe essere “soggettiva”, ponendo comunque degli ostacoli, per la quale dovremmo attendere i privi tentativi sul campo.

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Fonte: Senato della Repubblica

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