Con l’emendamento al decreto Ucraina approvato al Senato e appena licenziato dalla Camera, sono arrivate al traguardo le correzioni alle norme sul divieto di pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare
Approvato alla Camera l’emendamento al Decreto Ucraina, che introduce una serie di chiarimenti sulla norma contro le pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare. Nelle settimane scorse, infatti, il Senato aveva dato l’ok alla conversione in legge del Decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (il cosiddetto “Ucraina bis”).
Ancora prima, la normativa che era stata approvata recependo la direttiva Ue 633 del 2019 in vigore dallo scorso 8 novembre aveva lasciato scontente molte imprese. Il problema principale riguardava la nozione di prodotti “deperibili”, quelli cioè per i quali i pagamenti vanno effettuati entro 30 giorni dalla consegna della merce.
I prodotti deperibili
Con l’emendamento proposto da Assolatte e approvato lo scorso 18 maggio dalla Camera, nella legge di conversione del Decreto Emergenza Ucraina sono stati ripristinati i tempi di pagamento per i prodotti deperibili a 30 giorni, anziché gli attuali 60.
Con l’emendamento al decreto Ucraina, insomma, si riporta a 30 giorni la scadenza per il pagamento anche di tutti i tipi di latte. Prodotti, per giunta, per i quali era fissato il pagamento a 30 giorni dall’articolo 62 della legge 1/2012, norma con la quale proprio l’Italia aveva introdotto, prima in Europa, un divieto di pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare.
Nello specifico:
- viene modificato l’articolo 2, comma 1, lettera m), D.Lgs. 198/2021, relativo alle pratiche commerciali sleali, stabilendo che si considerano deperibili anche i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: a w superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure a w superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5
- 1 viene previsto che la disciplina dei termini di pagamento prevista per i contratti di cessione sia con consegna pattuita su base periodica che non e relativi a prodotti deperibili, si rende applicabile anche ai seguenti prodotti agricoli e alimentari: a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni; b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte.
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Fonti: ASSICA / Legge del 20 maggio 2022 n. 51
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