THC nei prodotti a base di canapa: l’UE fissa nuovi limiti massimi

La Commissione Europea, incalzata da EIHA, supera l'obsoleta raccomandazione del 2015 che definiva i limiti massimi alla presenza di THC nei prodotti alimentari a base di canapa

La Commissione Europea ha fissato nuovi limiti massimi per la presenza di delta-9-tetraidrocannabinolo (delta-9-THC) nei semi di canapa e nei prodotti che ne derivano, vincolanti per tutti i Paesi membri dell’Unione Europea: si tratta di un importante passo in avanti in direzione di un mercato comunitario regolato da leggi uniformi in tutti gli Stati Membri.

I nuovi valori sono stati fissati a 3,0 mg/kg per i prodotti secchi (farina, proteine, semi) e a 7,5 mg/kg per l’olio di semi di canapa. I prodotti alimentari a base di canapa sono commercializzabili con effetto immediato con un contenuto di THC compreso tra 4,2 e 4,5 mg/kg per i prodotti secchi e tra 10,5 e 11,25 mg/kg per l’olio.

L’Associazione Europea dei Produttori di Canapa (EIHA), che si è detta molto soddisfatta del traguardo raggiunto, aveva chiesto alla Commissione UE limiti massimi più elevati alla presenza di THC nei prodotti derivanti dalla canapa negli alimenti, e ha già richiesto che venga emessa anche una guida ufficiale che meglio definisca questi nuovi parametri, per fugare ogni dubbio o incertezza.

I disaccordi tra i 27 Stati membri hanno messo i partecipanti al mercato in una posizione molto difficile, spesso ostacolando o addirittura impedendo il regolare commercio – spiega Lorenza Romanese, Amministratore Delegato di EIHA. – A poco a poco stiamo realizzando un vero mercato unico della canapa per l’Europa. Continueremo a lavorare in questa direzione e fare il nostro meglio offrire ai coltivatori di canapa e rendere la vita più facile ai produttori di alimenti a base di canapa.

Fino ad ora, gli Stati membri dell’UE stabilivano su base nazionale i livelli massimi di THC presenti nei prodotti a base di canapa, attenendosi solitamente ad una raccomandazione di EFSA del 2015 che stabiliva il limite massimo all’assunzione di delta-9-THC a 1 µg per kilogrammo di peso corporeo.

La nuova normativa sarà applicata in tutti gli Stati membri venti giorni dopo la pubblicazione del regolamento e dei suoi allegati in Gazzetta Ufficiale. Per permettere ai produttori di adeguarsi alle nuove norme comunitarie, il regolamento prevede anche un periodo transitorio prima che si applichino i valori massimi, dando la possibilità di utilizzare e vendere le scorte di prodotti ancora esistenti.

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Fonte: Presse Portal

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