Fine vita, ok della Camera alla legge sulla morte assistita ora equiparata alla morte naturale

Il testo sul fine vita, licenziato dalle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera lo scorso 9 dicembre e poi approdato in Aula, riceve il primo via libera e passa all'esame del Senato

Via libera della Camera alla proposta di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita. Il testo sul fine vita è stato approvato a con 253 voti a favore, 117 contrari e un astenuto. Rispetto alla versione originaria il testo è stato profondamente modificato durante l’iter in commissione. Ma l’asse portante del provvedimento rimane quello: si riconosce la morte volontaria medicalmente assistita, che viene equiparata alla morte naturale.

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Tra le novità più importanti apportate al testo base originario, l’introduzione dell’obiezione di coscienza per medici e personale sanitario e una specificazione più stringente delle condizioni per poter accedere al suicidio assistito. Un’altra modifica riguarda l’articolo sulla non punibilità dei medici: è confermata una “sanatoria” per i condannati anche con sentenza di terzo grado per aver aiutato una persona a morire, ma vengono “ammorbidite” le condizioni, inizialmente più dettagliate e stringenti.

Il suicidio assistito

Una persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile può richiedere assistenza medica al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del sistema sanitario nazionale.

Chi può farlo

Chi abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte.

La persona dovrà essere affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagioni sofferenze fisiche e psicologiche assolutamente intollerabili; essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente. La patologia deve essere attestata dal medico curante o dal medico specialista. Si tratta in ogni caso di una richiesta che può essere revocata in qualsiasi momento.

Morte assistita anche in casa

Una volta che il Comitato per la valutazione clinica ha dato parere favorevole, il medico richiedente lo trasmette alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria territoriale o alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria ospedaliera di riferimento che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica.

Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti.

Obiezione di coscienza

Medici e personale sanitario non sono tenuti a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita quando sollevino obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla legge. La Regione ne controlla e garantisce l’attuazione.

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Fonte: Camera dei Deputati

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