Superbonus 110%: stretta sulla cessione dei crediti, ecco cosa cambia (anche a chi ha già iniziato i lavori)

In Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Sostegni Ter: ecco cosa cambia quest'anno e chi rischia di perdere i benefici

In Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Sostegni Ter, con lo stanziamento di 390 milioni di fondi: ecco cosa cambia e chi rischia di perdere i benefici

Nuove regole messe in campo dal Governo per ricevere i bonus edilizi e fiscali, volte a smascherare ed evitare frodi. Le nuove disposizioni riguardano Superbonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, Sismabonus e Bonus Facciate: non sarà più possibile procedere con la doppia cessione del credito – diversamente da quanto accordato con la legge precedente, che permetteva ai cessionari che avevano ottenuto la cessione del credito di cedere, a loro volta, il credito ad un altro soggetto.

In pratica, i beneficiari della detrazione edilizia potranno cedere un’unica volta il credito ad altri soggetti (ad esempio, all’impresa edile incaricata dei lavori); allo stesso modo, i fornitori che ricevono il credito potranno cederlo una sola volta ad altri soggetti, senza ulteriori passaggi. Questo cambiamento normativo è volto a ostacolare i “furbetti del Superbonus” che, attraverso un sistema di fatture fittizie, ottengono benefici fiscali per lavori mai eseguiti.

Ma cosa cambia per chi ha già iniziato (in maniera onesta) i lavori seguendo le regole contenute nel decreto precedente? Nel testo del decreto si legge che i contratti di cessione in violazione delle nuove disposizioni sono da considerarsi nulli, anche se si tratta di contratti accesi nello scorso anno, quando le leggi erano diverse. Ma non solo: il mancato rispetto delle regole costringe il contribuente alla restituzione di quanto ricevuto ed al pagamento di eventuali sanzioni.

La data spartiacque fissata per l’attivazione della nuova normativa è quella del 7 febbraio 2022, come si legge nel testo del Decreto:

I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni […] possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

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Fonte: Gazzetta Ufficiale

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