Reddito di emergenza, domande al via dal 1 luglio: come inviare la richiesta per 4 mensilità

Reddito di Emergenza per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio

Reddito di emergenza per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021

Da giovedì 1° luglio sarà possibile inviare online la domanda per ottenere le 4 mensilità del decreto Sostegni bis per i mesi che vanno da giugno a settembre del 2021. Il reddito di emergenza è stato infatti introdotto per ulteriori 4 mensilità dal decreto Sostegni bis di maggio, mentre continuano i pagamenti delle precedenti quote del REM del dl Sostegni di marzo.

Gli aspiranti beneficiari avranno tempo per fare domanda per il reddito di emergenza fino al 31 luglio attraverso la procedura online.

Come presentare le domande di Rem

Il Rem può essere richiesto all’INPS, esclusivamente online, entro il termine del 31 luglio 2021 e a partire dal 1° luglio 2021, attraverso i seguenti canali:

Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Chi può richiedere il Rem

I requisiti necessari sono:

  • residenza in Italia del richiedente
  • un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro

Fonte: INPS

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