La Corte di giustizia dell'Unione europea salva i lupi con una sentenza che di fatto spiega che è vietato catturare il lupo in città
Una specie protetta a livello internazionale deve essere sempre tutelata anche se, si avvicina ai centri abitati. La Corte di giustizia dell’Unione europea salva i lupi con una sentenza che di fatto, spiega che è vietato catturare il lupo in città senza una deroga esplicita dell’autorità competente.
“L’articolo 16, paragrafo 1, della citata direttiva deve essere interpretato nel senso che qualsiasi forma di cattura deliberata di esemplari di tale specie animale nelle succitate circostanze è vietata in assenza di deroga concessa dall’autorità nazionale competente sulla base di tale disposizione”, si legge nella sentenza della Corte che era stata chiamata in causa dalla magistratura rumena.
La sentenza ha avuto luogo dopo quanto avvenuto a Bran in Romania dove il 6 novembre un team veterinario arrivava a a Șimon, con l’intenzione di catturare e di ricollocare un lupo che, da alcuni giorni, frequentava l’abitazione di un residente, giocando e nutrendosi con i cani di quest’ultimo. Dopo la somministrazione di una dose di anestetico ad uso veterinario mediante un fucile ipodermico, l’animale veniva inseguito, catturato e poi sollevato per la coda, fino ad un veicolo che si trovava ad una certa distanza, e quindi collocato in una gabbia da trasporto di cani. Il lupo sarebbe dovuto arrivare fino alla riserva, ma nel trasporto era riuscito a sfondare la gabbia e scappare nei boschi. Da qui la denuncia di un’associazione ambientalista che contestava all’ente di non avere l’autorizzazione per la cattura e il trasporto.
Così, la Judecătoria Zărnești (Tribunale di primo grado di Zărnești, Romania) si è chiesto in che limiti “la cattura o l’uccisione deliberata di esemplari di animali selvatici appartenenti alla specie Canis lupus possano aver luogo in assenza della deroga di cui all’articolo 16 della direttiva «habitat», nel caso in cui tali animali vengano avvistati nella periferia di località o quando penetrino nel territorio di un ente territoriale, o se sia obbligatoria una deroga per qualsiasi esemplare selvatico che non si trova in stato di cattività, a prescindere dal fatto che sia penetrato nel territorio di un siffatto ente”.
La Corte si è espressa stabilendo che la tutela nei confronti delle specie protette non è circoscritta dentro limiti e frontiere, né è legata a una specifica zona geografica. L’habitat da difendere può infatti estendersi al di fuori dei siti protetti e comprendere le zone popolate dall’uomo. E per le specie che occupano ampi territori, “la nozione di aree di ripartizione naturale è più vasta dello spazio geografico che presenta gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e alla loro riproduzione”. L’area di tutela si estende infatti “allo spazio geografico in cui la specie è presente o si diffonde secondo il suo comportamento naturale”.
In sintesi, quindi se un lupo si avvicina a un centro abitato e lì vi trova rifugio è vietato catturarlo e trasportarlo, tranne nel caso di un’esenzione dall’autorità nazionale competente. Tutto questo al fine di ‘garantire la conservazione di una vasta gamma di animali rari, specie vegetali, minacciate o endemiche’.
Fonte: Corte di giustizia dell’Unione europea
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