Cassa integrazione in deroga: come funziona, quanto dura, come e chi può richiederla

Tutte le novità sulla cassa integrazione stabilite nell'ultimo decreto Salva Italia. Potranno accedere agli ammortizzatori sociali anche le piccole aziende

E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Salva Italia che offre un primo sostegno ai lavoratori e alle aziende che stanno subendo danni enormi in seguito all’emergenza coronavirus. Come annunciato, alcuni articoli trattano un tema molto caldo, quello della Cassa Integrazione. Nessuno perderà il lavoro!

Si tratta degli articoli 20, 21 e 22 che si riferiscono a diverse situazioni che si possono presentare: quella di aziende che già hanno in corso un trattamento di integrazione salariare straordinario, quelle che usufruiscono del Fondo di integrazione salariale e quelle che devono chiederlo ex novo (comprese alcune che non vi potevano avere accesso fino ad oggi).

Come funziona e quanto dura

Il decreto estende la Cassa integrazione in deroga a tutta Italia e a tutti i lavoratori, compresi quelli di aziende con meno di 5 dipendenti che, a causa del coronavirus, si trovano costretti a sospendere l’attività o vedono una sostanziale riduzione del lavoro.

Tutti potranno richiedere la CIG in deroga per una durata massima di 9 settimane. La possibilità è estesa anche a quelle imprese che già ora beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

Si legge infatti nell’articolo 20:

“Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro”

Anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario, sempre per un periodo non superiore alle 9 settimane. Il trattamento ordinario ovviamente sospende e sostituisce il fondo precedente.

Nell’articolo 22 invece si legge:

“Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”.

In pratica, la cassa integrazione in deroga viene estesa anche a tutti colori i quali ne sono normalmente esclusi: datori di lavoro privati tra cui i lavoratori agricoli, della pesca e del terzo settore. Rimangono esclusi invece dal provvedimento i datori di lavoro domestico.

Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute in diversi limiti di spesa massima per l’anno 2020 (nel complesso sono stati stanziati 1.347,1 milioni di euro). Sarà l’Inps a provvedere al monitoraggio del limite di spesa che, una volta raggiunto, (anche in via prospettica) non consentirà di prendere in considerazione ulteriori domande.

Come richiederla

La domanda per accedere alla cassa integrazione ordinaria deve essere presentata all’INPS con la causale “emergenza Covid-19”.

In questo modo i lavoratori potranno ricevere un assegno direttamente da parte dell’Istituto di Previdenza sociale in modo da coprire il periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. L’indennità prevista è pari all’80% della retribuzione.

Potete leggere il decreto Salva Italia integrale cliccando qui.

Fonte: Gazzetta Ufficiale 

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