Anni fa il Danaos di Danone prometteva di soddisfare il 50% di calcio quotidiano e si vantava di essere l’unico yogurt con queste caratteristiche. L’Antitrust però non la pensava così e aveva multato l’azienda per pubblicità ingannevole. Ora il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Danone che dunque è condannata in via definitiva a pagare una multa salata.
Anni fa il Danaos di Danone prometteva di soddisfare il 50% di calcio quotidiano e si vantava di essere l’unico yogurt con queste caratteristiche.
L’Antitrust però non la pensava così e aveva multato l’azienda per pubblicità ingannevole. Ora il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Danone che dunque è condannata in via definitiva a pagare una multa salata per le sue pratiche commerciali scorrette.
Lo spot del Danaos, per rendere più appetibile questo prodotto, lo decantava come: “l’unico yogurt con il 50% del calcio quotidiano raccomandato e la vitamina D che ti aiutano a rinforzare le ossa” e, dato che 2 donne su 3 non assumono sufficiente calcio e che (a volte) latte e formaggio non bastano a raggiungere il fabbisogno di questo minerale, bastava assumere Danaos.
Lo spot, andato in onda su diverse tv e presente anche online, era però ingannevole e di conseguenza l’Antitrust ha multato Danone per 180mila euro per pratica commerciale scorretta. La pubblicità dava infatti false informazioni ai consumatori, convinti che bastasse assumere questo yogurt per vedere incrementati, e di molto, i propri livelli di calcio.
L’azienda faceva riferimento al fatto che un vasetto di Danaos conteneva 400 mg, ossia il 50% della dose giornaliera raccomandata. Questo risultava però ingannevole, non tanto in relazione al contenuto dello yogurt dichiarato, ma perché la corretta dose di calcio raccomandata, soprattutto per le donne mature, può essere decisamente superiore ai 800 mg/die arrivando anche a 1.200-1.500 mg/die.
Di conseguenza, consumare questo yogurt non faceva affatto raggiungere la metà del calcio giornaliero raccomandato. Ma non è tutto.
Come ha spiegato l’Antitrust, la Danone è stata multata perché il messaggio che faceva passare non era corretto in quanto utilizzava:
“indicazioni che inducono il consumatore in errore rispetto alla effettiva necessità di assumere il prodotto, sulle caratteristiche del prodotto stesso e sulla collaborazione promossa. I messaggi oggetto di analisi sono sostanzialmente finalizzati a evidenziare l’insufficiente assunzione di calcio in larga parte della popolazione femminile italiana, attraverso l’indicazione dell’adozione di un comportamento salutisticamente più confacente alle necessità del campione a riferimento — l’assunzione di un vasetto di yogurt al giorno è in grado di garantire il 50% del calcio quotidiano raccomandato — che viene rappresentato come cifra distintiva dell’operatore e caratterizzante anche il prodotto che lo stesso commercializza. Tale caratteristica è rafforzata presentando come insufficiente l’apporto di calcio di numerosi alimenti comuni che contengono, in maggior misura, il nutriente calcio (ossia il formaggio e il latte), nonché aumentando la credibilità e scientificità del prodotto attraverso l’endorsement con il Policlinico Gemelli”.
Danone ha dunque ingannato in 4 modi i consumatori attraverso la pubblicità:
- sostenendo che due donne su tre sono carenti di calcio
- proclamando che il prodotto fosse in grado di soddisfare il 50% del fabbisogno di calcio
- relativamente alla comparazione tra yogurt e altri alimenti ricchi di calcio
- citando una partnership, non ben specificata, con il Policlinico Gemelli.
Quest’ultimo punto lasciava pensare che, dato che vi era l’indicazione della collaborazione e la presenza del logo del Gemelli, il prodotto avesse ricevuto una validazione scientifica rispetto alla questione del calcio, cosa che in realtà non era avvenuta. Si trattava infatti solo di un accordo commerciale volto ad incentivare azioni di educazione e sensibilizzazione sull’importanza del calcio e sulle più famose patologie da carenza, come l’osteoporosi.
Nonostante il ricorso della Danone, convinta di essere nel giusto. Ora il provvedimento nei suoi confronti è stato convalidato con la sentenza 7123/2019 del Tar del Lazio che, sostanzialmente, conferma la decisione dell’AGCM sul caso.
Ricordiamoci sempre di non lasciarci abbindolare dalle pubblicità di alimenti o bevande!
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