L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 20/e del 13 Maggio, 2011 con la quale, in risposta ai quesiti sollevati dai contribuenti, fornisce anche chiarimenti in merito alle procedure di detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione e risparmio energetico degli immobili, compreso quelli aziendali.
L‘Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 20/e del 13 Maggio, 2011 con la quale, in risposta ai quesiti sollevati dai contribuenti, fornisce anche chiarimenti in merito alle procedure di detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione e risparmio energetico degli immobili, compreso quelli aziendali.
In particolare l’ Agenzia ha chiarito le modalità per rettificare gli errori commessi nelle schede informative inviate all’ Enea, relative agli anni di imposta 2007 e 2008 e 2009. Non sarà possibile rettificare per via telematica gli errori commessi nelle schede informative relative agli anni 2007 e 2008 (una possibilità introdotta da un’altra circolare dell’ Agenzia delle Entrate, la n. 21/E del 2010, che prevedeva la possibilità di rettifica entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi con cui la spesa sarebbe stata detraibile). La correzione telematica, dunque, è ammissibile per le sole spese dell’anno di imposta 2009.
Per il 2007 ed il 2008 rimane, dunque, la possibilità di detrazione per le spese “che non risultano dalla scheda informativa a suo tempo inviata“- si legge nella Circolare 20/E- “purché sia dimostrabile di aver osservato gli adempimenti a proprio carico per la fruizione del beneficio” . Per il 2009 è inibita la rettifica se l’invio non è stato fatto entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori, pur rimanendo, tuttavia, la possibilità di usare la procedura telematica indicata nella circolare 21/E del 23 Aprile 2010.
Per quanto riguarda i lavori che durano per più di un periodo di imposta, bisogna differenziare tra persone fisiche e giuridiche. Dato che dal 2011 è previsto che le spese per interventi di risparmio energetico vengano ripartite in 10 rate (e non più in 5), è possibile portare «in detrazione le spese sostenute e rimaste a carico nel 2010 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2011 nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, anche se riferite ad un unico intervento»; gli imprenditori, invece, devono prendere in considerazione la data in cui le prestazioni sono state ultimate. Per saperne di più clicca qui.
Andrea Marchetti
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