L’anno scorso Enel Energia, Eni Plenitude e altre aziende del settore energetico erano state sanzionate per oltre 15 milioni di euro dall’Antitrust perché inducevano i clienti a pagare bollette di luce e gas più salate, in contrasto con la normativa vigente. Ma ora il Tar del Lazio annulla le multe
Multe annullate dal Tar del Lazio a Enel, Eni Plenitude e Acea, multe stabilite per degli aumenti unilaterali ritenuti illegittimi dall’Antitrust.
Nel novembre 2023, infatti, l’Autorità accusava le società di gas e luce di pratiche commerciali aggressive e di aver così influenzato i consumatori ad accettare modifiche in aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, in contrasto con la protezione prevista dal Decreto Aiuti bis.
In un contesto caratterizzato da gravi criticità nel settore energetico con significativi aumenti dei costi per i consumatori finali, questa norma aveva vietato aumenti unilaterali dei prezzi per la fornitura di energia elettrica e gas dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023 – scriveva allora l’AGCM. Invece, Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia hanno inviato agli utenti lettere con le quali inducevano ad accettare modifiche dei prezzi nel periodo citato, con conseguenti significativi incrementi delle bollette per i loro clienti.
Quindi, secondo l’Autorità, Enel ed Eni – sanzionate rispettivamente con 10 milioni e 5 milioni – avevano modificato unilateralmente i prezzi di fornitura a oltre 4 milioni di consumatori sulla base delle clausole contrattuali che avrebbero loro consentito di decidere discrezionalmente se e quando modificare le tariffe una volta scaduti i prezzi dell’offerta economica scelta. Acea, cui si comminò una sanzione di 560mila euro, avrebbe invece aumentato i prezzi prima della scadenza corretta e anche con modifiche unilaterali in violazione della norma.
Cosa ha deciso il Tar del Lazio
quest’ultima fattispecie si sviluppa senza variazione delle condizioni generali del contratto; per condizioni scadute devono intendersi anche quelle rispetto alle quali è già decorso il periodo iniziale di vigenza, non potendosi la proroga automatica delle stesse interpretare quale trasformazione a tempo indeterminato di un’offerta che, per pattuizione contrattuale, è bloccata solo per un periodo di tempo determinato, e permanendo perciò, per la fase successiva alla scadenza inizialmente individuata, la possibilità delle modifiche, ovviamente nei termini previsti (ovvero con preavviso e salvo il diritto di recesso dell’utente).
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