Fotovoltaico in aree vincolate? Non serve il permesso per installare i pannelli solari (al contrario del cappotto termico)

Tar Lombardia: in aree protette, il fotovoltaico è consentito senza permessi, ma il cappotto termico può subire limitazioni per preservare il paesaggio: la sentenza conferma disparità di trattamento per la tutela degli edifici storici

Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 778/2024, ha chiarito che, in area con vincolo paesaggistico, l’installazione di pannelli fotovoltaici può avvenire senza necessità di permessi, mentre interventi come il cappotto termico possono essere limitati per ragioni paesaggistiche. Il caso in questione ha coinvolto un proprietario che desiderava effettuare lavori di efficientamento energetico su un immobile situato all’interno di un parco protetto.

Il contenzioso nasce il 4 febbraio 2022, quando il proprietario presenta una Scia per installare pannelli fotovoltaici e coibentare l’edificio tramite cappotto esterno. Tuttavia, la Commissione per il paesaggio e la Soprintendenza hanno espresso pareri contrastanti. Mentre il cappotto è stato approvato con specifiche restrizioni per non alterare la linearità dell’edificio, il fotovoltaico ha ricevuto un netto rifiuto.

Decreto Energia e liberalizzazione del fotovoltaico: un impianto senza permessi

La posizione della Soprintendenza si è scontrata con le novità introdotte dal Decreto Energia, entrato in vigore ad aprile 2022, che ha liberalizzato l’installazione degli impianti fotovoltaici. Questa normativa ha reso il fotovoltaico assimilabile a interventi di manutenzione ordinaria, non subordinati a permessi o autorizzazioni. Il Tar ha quindi stabilito che, per l’installazione dei pannelli, non era richiesta alcuna autorizzazione paesaggistica, rendendo illegittimo il divieto imposto.

Diversa la situazione per il cappotto termico, dove i giudici hanno seguito il piano territoriale del Parco del Mincio, che tutela specificamente gli edifici con valori architettonici storici. In tale contesto, il Tar ha confermato che l’installazione del cappotto può essere solo interna per non compromettere l’estetica dell’edificio, in conformità alle norme di tutela.

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Fonte: TAR – Lavori Pubblici

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