Storica pronuncia della Cassazione sul ghiacciaio della Marmolada: i ghiacciai rientrano tra le acque pubbliche

Per la prima volta la Cassazione si esprime specificamente sul tema di un ghiacciaio, stabilendo dei principi riguardo alla gestione delle acque pubbliche e alla loro qualificazione giuridica. In questo caso, la decisione riguarda il ricorso proposto da Marmolada s.r.l contro la Provincia Autonoma di Trento

Tutto ciò che riguarda un ghiacciaio, comprese le concessioni dei demani sciabili, ricade in aree di “demanio idrico”: quella è, in buona sostanza, acqua pubblica, tale per cui le decisioni amministrative devono essere prese sulla base dei principi della massima tutela ambientale, perché possono incidere, appunto, sulle risorse idriche.

Lo ha appena stabilito la Cassazione in una storica pronuncia che ha preso le mosse da una controversia tra la società impianti Marmolada Srl e la Provincia di Trento, nata a sua volta da una questione riguardante il rinnovo della concessione per l’utilizzo del ghiacciaio all’interno dell’area sciabile (la società impianti sosteneva che il Tribunale superiore delle acque pubbliche fosse l’organo giurisdizionale deputato a dirimere la vicenda, mentre la Provincia di Trento riteneva come la competenza spettasse al giudice amministrativo).

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Per quanto la circostanza sia incontestata tra le parti, si ritiene preliminarmente opportuno, anche per l’assenza di precedenti al riguardo, precisare che i ghiacciai rientrano nella categoria dei beni qualificabili ‘acque pubbliche’ – si legge nella pronuncia della Cassazione. Attuazione dello Statuto Trentino Alto Adige, che nel prevedere il trasferimento di beni alle province ed alla regione, prevede il trasferimento alle province autonome del demanio idrico, in cui include espressamente i ghiacciai ( art. 8 lett. e ). Nello stesso senso è la legge provinciale di Trento n. 18 del 1976, che menziona i ghiacciai tra i beni del demanio idrico provinciale (art. 4 lett. a).

Inoltre: il ghiacciaio della Marmolada è iscritto nell’Elenco delle Acque pubbliche della Provincia di Trento […]. Può infine osservarsi, in accordo con la dottrina, che i ghiacciai sono parte integrante della sorgente, o dei gruppi sorgentizi, che ne sono alla base, il che ne giustifica, dal punto di vista naturalistico, la ricomprensione nella categoria delle acque pubbliche”.

La Suprema Corte stabilisce quindi che i ghiacciai rientrano nella categoria delle acque pubbliche e che la competenza è del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che deve decidere sulla controversia perché la questione sollevata ha un’immediata e diretta incidenza sull’utilizzo del demanio idrico glaciale. In particolare, la contestazione della durata della concessione e dell’assenza di clausole di indennizzo implica una diretta interferenza con il regime di gestione del demanio idrico, giustificando la competenza di un giudice specializzato e tecnico nel decidere sulla controversia.

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