Comunità energetiche Rinnovabili: ecco gli incentivi e le regole operative per autoprodurre energia condivisa

Dopo il decreto del Mase, arriva il via libera alle regole operative per accedere agli aiuti previsti per le Comunità Energetiche Rinnovabili, con le modalità e le tempistiche per ottenere i benefici economici previsti dal decreto di incentivazione. Puoi consultare le regole sul sito del Mase e su quello del Gse

Comunità Energetiche Rinnovabili, come godere degli incentivi e come è disciplinata la transizione dall’attuale regime transitorio per le comunità energetiche rinnovabili? Arrivano ora le indicazioni pratiche per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infatti appena approvato le Regole Operative relative al decreto CER entrato in vigore il 24 gennaio scorso.

Un documento, che trovate pubblicato anche sul sito del GSE, che

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Dall’8 aprile, poi, saranno operative le piattaforme per presentare le domande di ammissione alle tariffe incentivanti, ai contributi previsti dal PNRR e la domanda per verificare in via preliminare l’ammissibilità dei progetti. Il GSE pubblicherà, inoltre, anche uno strumento con cui sarà possibile simulare la costituzione di una comunità energetica rinnovabile o un gruppo di autoconsumo e calcolare, oltre a costi e benefici economici, anche l’investimento iniziale e i tempi di ritorno.

Quali sono i due aiuti previsti, ecco le regole operative

In base al decreto, esistoni due modi per promuovere lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili: la tariffa incentivante, rivolta a tutto il territorio nazionale, e un contributo in conto capitale fino al 40% delle spese sostenute nei comuni sotto i 5mila abitanti.

  • quanto al contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e rivolto alle comunità i cui impianti siano realizzati nei Comuni sotto i 5mila abitanti che supporterà lo sviluppo di 2 gigawatt complessivi. Al contributo possono essere ammesse le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti.
    Gli impianti devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno del 2026
  • relativamente alla tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale, gli incentivi si applicano agli impianti a fonti rinnovabili, compresi i potenziamenti, la cui potenza nominale massima non deve risultare superiore a un megawatt.
    Secondo quanto si apprende dal provvedimento, per ottenere le agevolazioni le comunità energetiche rinnovabili:
    – devono risultare regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi
    – sono escluse le imprese in difficoltà secondo la normativa sugli aiuti di stato e le aziende nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea (che per esempio abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno).
    In ogni caso, il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni.

I due benefici sono cumulabili, per cui attraverso il provvedimento sarà favorito lo sviluppo di 5 gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Come fare domanda, i requisiti

La domanda di contributo a fondo perduto va inoltrata al GSE soltanto tramite la piattaforma che sarà online dall’8 aprile. Ad essa va allegata la documentazione su impianti e CER, autodichiarazione generata dal portale GSE al momento della richiesta e una eventuale documentazione antimafia.

Tutto i modelli da utilizzare li trovi allegati al Regolamento. Il GSE eseguirà poi un’istruttoria e comunicherà l’accettazione della domanda o il rigetto. Sulla base delle caratteristiche dell’impianto il GSE stabilirà anche l’importo della tariffa incentivante.

I requisiti di accesso sono:

  • potenza nominale massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW
  • rispetto delle norme del decreto legislativo n. 199 del 2021
  • le Comunità energetiche rinnovabili devono essere già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, prevedendo, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI
  • gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile devono essere connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria

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