Presto, nei negozi che attualmente vendono la sostanza, non si potranno più acquistare “prodotti da ingerire” a base di cannabidiolo, ma rimarrà possibile l’acquisto di cannabis light da fumare, cioè i fiori di canapa che contengono il cbd e non il thc
È drogante o no? È stupefacente o no? Dopo che una sentenza della Cassazione decise di far chiudere tutti i negozi e dopo che i giudici chiamati in causa stabilirono nel 2019 che, piuttosto, la cannabis light non è drogante e la legge ne permette la vendita, arriva ora un’altra clamorosa svolta: dal prossimo 22 settembre nei negozi che offrono la sostanza non si potranno più vendere i prodotti da ingerire a base di cannabidiolo, il cbd.
Il motivo risiede tutto nel decreto del ministro alla Salute, Orazio Schillaci, che sblocca un atto uguale del suo predecessore, Roberto Speranza, e congelato nel 2020, per cui il cbd diventa una sostanza stupefacente e può essere venduto soltanto in farmacia.
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Note per i suoi effetti positivi sul nostro sistema immunitario, sul sistema nervoso e sulla pelle, secondo questo decreto, quindi, le composizioni per somministrazione ad uso orale di Cbd (cannabidiolo) si inseriscono nella tabella dei medicinali allegata al testo unico sulle droghe. In tal modo si dichiara illecito ogni uso non farmacologico degli estratti di cannabis, comprese le destinazioni ammesse dalla normativa italiana ed europea sulla canapa industriale, come può essere l’uso del Cbd per la preparazione di alimenti.
Al momento, quindi, il divieto in questo momento interessa la vendita senza ricetta, quindi non presso farmacie, di olio e altri prodotti a base di cbd che si possono ingerire, mentre resta ancora acquistabile la cannabis light da fumare, ovvero quella senza thc.
Fonte: Ministero della Salute