La legge su questo è molto chiara: abbiamo il diritto di tutelare la nostra proprietà, ma non possiamo potare le piante del vicino in maniera autonoma e senza permesso
Piccoli screzi con i vicini di proprietà sono molto frequenti e non sempre basta il buonsenso a risolverli: la legge italiana offre soluzioni anche a piccole controversie che vedono protagonisti persone che condividono lo stesso muro di confine che divide le loro proprietà, allo scopo di limitare il più possibile contenziosi e azioni legali.
In questo articolo parliamo di un problema che può emergere nel caso in cui si possegga una proprietà con giardino o un piccolo orto: cosa fare piante o alberi del nostro vicino cadono nel nostro terreno? Cosa possiamo fare per tutelare la nostra proprietà?
Ecco cosa dice l’articolo 896 del Codice Civile in materia di “Recisione di rami protesi e di radici”:
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Come abbiamo letto, l’articolo 896 fissa i limiti di legge alla proprietà: un albero non può, con le sue estensioni frondose e con le ramificazioni, invadere le proprietà altrui – da qui il diritto del vicino che si vede invasa la propria proprietà a pretendere la potatura come atto di tutela della proprietà individuale.
Lo stesso articolo, però, non attribuisce nessun diritto autonomo: questo vuol dire che possiamo costringere il nostro vicino a tagliare rami e fronde che invadono la nostra proprietà, ma non possiamo farlo noi autonomamente e, soprattutto, senza permesso.
Qualora ci azzardassimo a potare una pianta del nostro vicino, quest’ultimo è autorizzato a intraprendere azioni legali nei nostri confronti, poiché abbiamo danneggiato una sua proprietà.
Diversa è la questione degli eventuali frutti caduti dall’albero del vicino nel nostro giardino: su questo la norma è molto chiara:
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
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Fonte: Gazzetta Ufficiale
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