Violenza sulle donne: cosa prevede il disegno di legge appena approvato

Via libera dal Consiglio dei ministri al nuovo ddl sulla violenza di genere e domestica. Così l'Italia compie finalmente dei timidi passi per tutelare le donne, introducendo pene più severe e iter processuali più brevi. Ma per arginare questo fenomeno dobbiamo ancora lavorare parecchio (puntando specialmente sull'educazione delle generazioni più giovani)

La violenza sulle donne rappresenta una delle più gravi piaghe della nostra società. Nel corso del 2022 sono state ben 125 i femminicidi consumatisi in Italia. Una lunga scia di sangue che è proseguita anche nel nuovo anno, in cui si contano già una quarantina di italiane assassinate in ambito familiare dal partner o dai parenti (fra queste anche Giulia Tramontano, la cui giovane vita è stata spezzata in modo brutale dal compagno).

Per far fronte a quella che rappresenta una vera e propria emergenza ieri il Consiglio dei ministri ha approvato un importante disegno di legge, che prevede una serie di misure più stringenti per arginare gli episodi di violenza e di pene più severe per chi commette questo reato. L’obiettivo del ddl, composto da 15 articoli, è innanzitutto quello di prevenire fatti più gravi, come appunto i femminicidi, in presenza di determinati “campanelli d’allarme”.

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L’ampliamento dei reati

Con il ddl appena approvato, si estendono i casi in cui si può applicare l’ammonimento. D’ora in poi vengono inclusi cosiddetti ‘reati-spia’, che si verificano nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate): percosse; lesione personale; violenza sessuale; violenza privata; minaccia grave; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; violazione di domicilio.

È previsto, inoltre, l’aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne vengono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato l’ammonimento.

Per la richiesta di revoca dei provvedimenti, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno tre anni e dovranno avere ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero. Infine, viene ampliata la definizione dei reati di “violenza domestica”, includendo quelli avvenuti in presenza di minorenni.

Rafforzamento delle misure di prevenzione

Il disegno di legge stabilisce che le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, previste dal Codice antimafia, potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (tentato omicidio; lesioni personali gravi e gravissime; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violenza sessuale). Tali misure verranno applicate anche a chi non ha commesso prima alcun reato.

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sarà applicata agli indiziati di questi gravi reati con modalità di controllo elettroniche che ne richiedono il consenso. Nel caso in cui tale consenso sia negato, la durata della misura di prevenzione non potrà esser inferiore a due anni e il soggetto dovrà presentarsi periodicamente all’autorità di pubblica sicurezza. – chiarisce il Governo in una nota – Inoltre, sarà obbligatorio per il Tribunale (attualmente si tratta di una facoltà) imporre agli indiziati di questi reati il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle vittime, e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e dalle vittime, prevedendo particolari modalità nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o altre esigenze.

Infine, in attesa dell’emissione della sorveglianza speciale, il Tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre d’urgenza, in via temporanea, il divieto d’avvicinamento. In questi casi le violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni e sarà consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Stretta sul braccialetto elettronico e le altre misure cautelari

Un altro punto molto importante è quello relativo all’applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, ma anche in presenza manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima di violenza.

Se sussistono motivi di particolare gravità, potrà essere disposta anche la sorveglianza con braccialetto elettronico agli arresti domiciliari e imposto al soggetto in questione, in caso di divieto di avvicinamento, di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla casa in cui vive la vittima o dai luoghi che frequenta.

Processi più veloci

Il ddl punta poi rendere gli iter processuali più veloci, anche nella fase cautelare, ampliando le fattispecie per le quali è assicurata priorità. Tra queste sono incluse: costrizione o induzione al matrimonio; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; stato di incapacità procurato mediante violenza; lesione personale, in alcune ipotesi aggravate (per esempio quando il fatto è commesso contro i genitori, i figli o i coniugi/partner).

Pene più severe e arresto in flagranza differita

Per quanto riguarda la violanzione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, sono previste pene più severe. Si va dai 6 mesi a 3 anni di reclusione, con l’arresto obbligatorio in flagranza. Inoltre, viene introdotto l’arresto in “flagranza differita” per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, mentre viola i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa oppure compie violenze in famiglia o atti persecutori).

Ciò avverrà sulla base di documentazione video-fotografica, chat o condivisione di una posizione geografica. L’arresto, però, deve essere effettuato non oltre il tempo necessario all’identificazione del responsabile ed entro le quarantotto ore dall’episodio.

Ben vengano misure e pene più severe, ma – ahinoi – sappiamo già che non saranno sufficienti a combattere il vergognoso fenomeno della violenza sulla donne, risultato di una cultura fortemente maschilista e patriarcale che va superata soprattutto grazie all’arma dell’educazione, partendo dalle scuole.

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