Il Garante della privacy ha approvato il Codice di condotta per le società di telemarketing, in particolare per contrastare il fenomeno dei call center abusivi. Vediamo nel dettaglio cosa prevede
Le chiamate indesiderate da parte dei call center, che giungono anche in orari indecenti, rappresentano un incubo per gran parte di italiani. Se in un primo momento la notizia del Registro pubblico delle opposizioni (a cui si sono iscritti circa 4 milioni di utenti) aveva fatto tirare un sospiro di sollievo, a livello pratico questa mossa si è rivelato un vero flop. Secondo quanto raccontato da molti, le telefonate moleste non sono diminuite; anzi, in alcuni casi sono persino aumentate.
Per combattere il telemarketing aggressivo qualche giorno fa il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato un Codice di promosso da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori. A vigilare sull’osservanza delle nuove regole, che prossimamente entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ci penserà l’Organismo di monitoraggio (Odm)
Cosa prevede il nuovo codice di condotta
Per assicurare il rispetto della normativa privacy “dal contatto al contratto” le società che aderiranno al Codice sono chiamate ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati nella “filiera” del telemarketing. In pratica dovranno:
- raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.)
- informare in maniera precisa le persone contattate sulle finalità per le quali vengono usati i loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati)
Inoltre, il codice introduce delle regole per contrastare il fenomeno dei call-center abusivi, ancora troppo diffusi. Nel testo viene chiarito che nei contratti stipulati dall’operatore con l’affidatario del servizio dovrà essere prevista “una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso.”
Infine, le società saranno tenute ad effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgessero trattamenti automatizzati, inclusa la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale dei dati personali.
Queste misure più severe serviranno davvero a tutelarci dal fastidiosissimo telemarketing aggressivo? Ci auguriamo che no sia l’ennesimo flop…
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Fonte: GDPD
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