Naspi anche al padre che si dimette dopo il congedo di paternità: le nuove regole dell’Inps

La disoccupazione NASpI spetta non solo alle mamme lavoratrici, ma anche ai padri lavoratori - che hanno usufruito del congedo di paternità obbligatorio - in caso di dimissioni dal lavoro entro un anno dalla nascita del figlio. Tutte le novità inserite nella nuova circolare dell'Inps

Hanno diritto alla NASpI, ovvero l’indennità mensile di disoccupazione, anche i papà che si dimettono volontariamente dal lavoro dopo aver usufruito del congedo parentale.

A chiarirlo è l’Inps che ha pubblicato di recente una nuova circolare. Vediamo nel dettaglio la misura che rientra nell’ambito del Testo Unico in materia di tutela e sostegno dei genitori in vigore dalla scorsa estate, che – tra le novità – ha introdotto il congedo obbligatorio di 10 giorni (che diventano 20 in caso di figli gemelli) fruibile dal padre lavoratore dipendente tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto.

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In quali casi i padri possono fruire della NASpI

Prima delle modifiche apportate con la riforma, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla madre lavoratrice, anche al papà lavoratore ma “nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.

Adesso, invece, il padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi qualora ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dal decreto. Ciò significa che il papà lavoratore potrà richiedere la disoccupazione anche in caso di dimissioni improvvise date durante il divieto di licenziamento, fino al compimento di un anno di età del figlio.

Un’altra importante novità è che l’effetto è retroattivo, quindi l’Inps ha aperto alla possibilità di riesame per le domande di indennità di disoccupazione respinte in precedenza.

“Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della presente circolare, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente, in attuazione delle indicazioni di cui alla presente circolare” viene chiarito sul sito dell’istituto.

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Fonte: Inps

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